Sentenza n. 320/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della Scheda Valutativa – Documento Caratteristico n. d’ordine 46 – relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal 6.6.2024 al 5.6.2025, a firma del Compilatore, Lgt. C.S. -OMISSIS-, e del primo Revisore, Magg. -OMISSIS-, consegnata per presa conoscenza e visione in data 7.8.2025; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa – Documento Caratteristico n. 46, recante la qualifica finale di "insufficiente", relativa al servizio prestato dal 6 giugno 2024 al 5 giugno 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 688 e 692 d.P.R. 90/2010, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, insufficienza della motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione del principio di armonicità e sviamento. Ha contestato la mancanza di correlazione e coerenza tra le singole aggettivazioni della scheda, i giudizi del Compilatore e del primo Revisore e la qualifica finale di "insufficiente". Ha inoltre lamentato l’irragionevole peggioramento rispetto alla precedente scheda, nella quale aveva ottenuto la qualifica di "inferiore alla media", osservando che la maggior parte delle aggettivazioni sarebbe rimasta invariata e che alcune sarebbero persino migliorate. Ha sostenuto, altresì, che il giudizio del primo Revisore sarebbe stato influenzato da un procedimento disciplinare conclusosi con la non sanzionabilità, assumendo così una funzione sostanzialmente punitiva, e ha denunciato un deficit motivazionale della scheda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha premesso che i documenti caratteristici registrano il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sul servizio e sul rendimento del militare e che le relative valutazioni costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, travisamento dei fatti, violazione delle regole formali o macroscopica incongruenza. Il giudice ha escluso l’incoerenza tra le singole voci e il giudizio finale, rilevando che nove voci su sedici erano coerenti con la qualifica di "insufficiente" e che molte valutazioni erano state rettificate dal primo Revisore per non concordanza. Ha inoltre ritenuto non comparabili la scheda impugnata e quella precedente, poiché riferite a periodi nei quali il militare prestava servizio presso strutture e con incarichi diversi; le valutazioni periodiche sono autonome e possono variare senza che ciò integri, di per sé, contraddittorietà o eccesso di potere. Il primo Revisore disponeva di conoscenza personale e diretta del militare, essendo il comandante della Compagnia presso la cui centrale operativa egli prestava servizio. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché i giudizi di sintesi indicavano concrete criticità relative alla preparazione professionale, all’affidabilità, all’iniziativa, alla motivazione, al rispetto delle regole e alla capacità di operare autonomamente, richiamando fatti di servizio conosciuti dal ricorrente. Il TAR ha escluso, infine, che il procedimento disciplinare fosse stato posto a fondamento della valutazione o che vi fosse sviamento di potere. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
i documenti caratteristici "hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti"
La norma individua la funzione dei documenti caratteristici e fonda la valutazione sul giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori riguardo al servizio, al rendimento, alle capacità, alle attitudini e ai risultati del militare.
art. 692 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei documenti caratteristici; il giudice ha ritenuto non dimostrata la sua violazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le valutazioni contenute nei documenti caratteristici del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, fondata sull’osservazione diretta del servizio e su competenze specialistiche relative alle capacità, attitudini e qualità personali richieste dal ruolo; esse sono sindacabili soltanto per violazione di regole formali, arbitrarietà, manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, grave difetto istruttorio o macroscopica incongruenza.
- Il giudizio complessivo contenuto in una scheda valutativa militare può essere sintetico, purché trovi una chiara e logica corrispondenza nelle aggettivazioni relative alle singole voci e consenta di comprendere le ragioni della valutazione negativa o sfavorevole; non è richiesta una motivazione particolarmente estesa e puntuale propria delle valutazioni ampiamente discrezionali.
- Le valutazioni periodiche del personale militare sono autonome, perché riferite a distinti periodi di servizio e a specifiche attività e incarichi; pertanto, la variazione del giudizio rispetto a precedenti schede non integra di per sé contraddittorietà o eccesso di potere, soprattutto quando i periodi siano caratterizzati da diversi incarichi o contesti organizzativi.
- Il giudizio del revisore è legittimo quando proviene da un superiore che abbia avuto conoscenza personale e diretta del valutando nel periodo considerato e quando le criticità rilevate siano riconducibili a fatti di servizio conosciuti dall’interessato; la mera allegazione dell’esistenza di un procedimento disciplinare non dimostra che la valutazione sia stata utilizzata con finalità punitive o per sviamento di potere.
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