Ordinanza n. 389/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Marsala, Settore Servizi Sociali, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 49.237,82 a titolo di quote di compartecipazione alla retta di ricovero per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2024; - nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta del Comune di Marsala di pagamento di € 49.237,82 per quote di compartecipazione alla retta di ricovero relative al periodo 1 gennaio 2018–31 dicembre 2024
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la richiesta comunale di pagamento e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso della camera di consiglio il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto costituito dal D.A. 15 aprile 2003, n. 867/S dell’Assessore regionale agli Enti locali. È stato inoltre esaminato il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, eccepito dal Comune nella memoria di costituzione. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha ritenuto persistenti seri dubbi sia sulla propria giurisdizione sia sull’ammissibilità del ricorso.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito né ha deciso definitivamente le questioni preliminari. Rilevata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta astrattamente possibile una definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha assegnato alle parti un termine di venti giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per depositare memorie sulle due questioni preliminari: la mancata impugnazione dell’atto presupposto e il possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d’ufficio, prima della decisione.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale presupposto per l’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, una volta decorso il termine previsto e accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
D.A. 15.04.2003 n. 867/S dell’Assessore Regionale agli EE.LL.
Indicato come atto presupposto la cui mancata impugnazione potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. prima di definire il giudizio.
- La mancata impugnazione di un atto presupposto può porre una questione di ammissibilità del ricorso contro l’atto consequenziale, da sottoporre al contraddittorio prima della decisione.
- Quando l’amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e il Collegio ravvisa seri dubbi sul riparto, la questione deve essere esaminata preliminarmente rispetto al merito.
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