Cassazione Penale, Ordinanza n. 38733/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ritenendo che la società emittente fosse una mera struttura cartolare priva di reale operatività. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputata tramite difensore, deduceva violazione di legge e motivazione mancante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe realmente risposto alle doglianze difensive: in particolare, si contestava che non fosse stata provata con certezza la responsabilità penale, che non fosse stata accertata una sede operativa, la disponibilità di macchinari o dipendenti e che l'imputata non fosse stata invitata a fornire giustificazioni. Si lamentava quindi una sostanziale omissione di motivazione e una generica conferma delle ragioni del primo giudice senza confronto con i motivi d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece affrontato le censure difensive e aveva desunto la fittizietà della società da una pluralità di elementi convergenti (assenza di denuncia di inizio attività, bilanci, dichiarazioni fiscali, sede, dipendenti, utenze, locazioni e beni). La motivazione di appello è stata ritenuta non mancante né apparente, ma chiara e logicamente coerente. È stata inoltre richiamata la regola di autosufficienza del ricorso per cassazione e la necessità di una critica argomentata, non potendo il ricorso limitarsi alla mera riproposizione delle doglianze di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 D.Lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice relativa all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nel caso concreto la Corte ne conferma la riferibilità alla condotta di emissione di tre fatture fittizie da parte della legale rappresentante della società.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stato invocato come motivo di ricorso per dedurre vizio di motivazione; la Corte rileva però che la doglianza è generica e non confrontata con la decisione impugnata.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Richiamato quale norma che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione; la Corte la utilizza per affermare la necessità di specificità del motivo di ricorso per cassazione.
art. 131-bis c.p.
La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della pluralità delle fatture e della consistenza degli importi; tale esclusione non viene ritenuta illogica o erronea dalla Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Richiamato come base per l'aumento oltre il massimo della somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
art. 192 c.p.p.
Non espressamente citato, ma la motivazione richiama la valutazione congiunta di elementi fattuali e la ragionevole certezza del quadro probatorio; tuttavia non viene svolta una specifica applicazione testuale della norma.
art. 615 c.p.p.
Non citato; nessuna interpretazione ricavabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già svolte in appello senza confrontarsi con la risposta motivazionale data dal giudice di secondo grado.
- La deduzione di un vizio di motivazione richiede una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; non è sufficiente lamentare in termini generici che le doglianze difensive non sarebbero state considerate.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice individua una pluralità di elementi fattuali convergenti e li valuta unitariamente per trarne in modo logico la conclusione sulla fittizietà della società e sull'inesistenza delle operazioni fatturate.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di impugnazione deve essere autosufficiente, cioè contenere la precisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto da sottoporre al controllo della Corte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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