Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28383/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sostenendo che il primo giudice aveva escluso il beneficio limitandosi a valorizzare in modo astratto la presenza di precedenti penali e la continuità di reati contro il patrimonio, senza indicare il tenore di vita, la disponibilità di beni, l'entità e l'epoca di eventuali profitti illeciti. La difesa aveva prodotto documenti (certificazione ISEE con reddito familiare di euro 10.236, contratto di locazione a canone agevolato, attestazione di detenzione domiciliare continuativa nel 2019 e dettagli sui precedenti valutati come di modesta entità) che non sarebbero stati adeguatamente considerati. Era dedotta altresì la mancata valutazione di fatti decisivi e chiesta la compensazione delle spese processuali in caso di accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice di merito abbia posto un giudizio presuntivo sul superamento dei limiti reddituali desumendo solo la presenza di precedenti penali, senza motivare in concreto sulla base di elementi che collegassero tali precedenti a redditi o profitti illeciti attuali. La Corte ha ricordato che, pur dovendosi poter tener conto anche dei redditi da attività illecite (anche mediante presunzioni semplici), il giudice deve indicare gli elementi fattuali che giustificano la presunzione e confrontarli con la situazione reddituale e il tenore di vita dell'istante. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Presidente del Tribunale di Rovereto per un nuovo esame conforme ai principi indicati; il terzo motivo relativo alle spese è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto sussistente la violazione di legge deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 per l'assoluta carenza di motivazione sul punto decisivo della valutazione reddituale

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    Norma che disciplina l'opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio; la Corte ha ricordato il limite di impugnabilità per vizio di legge e l'eccezione per il difetto assoluto di motivazione

  • art. 96 d.P.R. n. 115/2002

    Attribuisce al giudice il potere di valutare l'idoneità delle dichiarazioni e di considerare anche redditi illeciti; la Corte ha precisato che tale valutazione richiede l'indicazione degli elementi specifici che giustificano la presunzione di superamento dei limiti

  • art. 2729 cod. civ.

    Richiamata in relazione all'uso delle presunzioni probatorie: la sentenza evidenzia che le presunzioni semplici sono ammesse ma devono essere sorrette da elementi di fatto esplicitati dal giudice

  • art. 9 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla motivazione e alla valutazione degli elementi decisivi; la Corte ne ricava l'obbligo di motivazione sufficiente sulle questioni rilevanti

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato insieme ad altri artt. sulla possibile compensazione delle spese: la Corte ha ritenuto il profilo delle spese assorbito dall'annullamento e rinvio, senza decidere definitivamente sulla compensazione

  • art. 75 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato dalla difesa in ordine alla proposta compensazione delle spese in caso di soccombenza della parte resistente; la Corte non ha deciso nel merito ma ha ritenuto assorbita la questione

Massime di principio

  • Il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio non può fondarsi esclusivamente sulla presenza di precedenti penali: il giudice deve motivare concretamente come tali precedenti implichino redditi o profitti che superano i limiti previsti
  • È ammesso considerare i redditi derivanti da attività illecite anche mediante presunzioni semplici, ma il giudice è tenuto a indicare gli elementi fattuali che fondano la presunzione e a confrontarli con il tenore di vita e le dichiarazioni fiscali/dichiarazioni ISEE dell'istante
  • La carenza assoluta di motivazione sulla questione decisiva integra violazione di legge e rende ammissibile il ricorso per cassazione, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame
  • La documentazione prodotta dalla difesa (ISEE, contratti di locazione, attestazioni di misure alternative alla detenzione, date e importi dei precedenti) deve essere valutata e confrontata dal giudice; la mera enunciazione dei precedenti senza tale confronto è insufficiente
  • Sulle spese processuali: l'accoglimento del ricorso puòlegittimare una pronuncia di soccombenza della parte resistente e la richiesta di compensazione, ma la decisione su tale punto può risultare assorbita se il giudizio viene rinviato per nuovo esame

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.