Ordinanza n. 604/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti e/o provvedimenti (di contenuto ignoto alla ricorrente) con cui ATS della Val Padana e Regione Lombardia hanno stabilito come sanzionabili con il mancato riconoscimento di alcun corrispettivo prestazioni ambulatoriali erogate nel primo semestre del 2024 per un valore complessivo di €. 370.930,78; B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 9), recante “Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA ed in ordine all’attuazione della L.R. n. 33/2009 art. 21 concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN”, nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi. C) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - delle determinazioni di Regione Lombardia e di ATS Val Padana in ordine al saldo dell'attività ambulatoriale erogata dalla Casa di Cura San Camillo di Cremona nel corso dell'esercizio 2024, nonchè di tutti gli atti alle suddette determinazioni regionali presupposti, connessi, conseguenziali ed applicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di Regione Lombardia e ATS relativi al mancato riconoscimento di corrispettivi per prestazioni ambulatoriali erogate nel primo semestre 2024, la D.G.R. Lombardia n. XII/3327 del 31 ottobre 2024 e le determinazioni sul saldo dell’attività ambulatoriale del 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, gli atti e provvedimenti, in parte di contenuto ignoto, con cui Regione Lombardia e ATS della Val Padana avrebbero stabilito il mancato riconoscimento di corrispettivi per prestazioni ambulatoriali erogate nel primo semestre del 2024, per l’importo complessivo indicato di euro 370.930,78. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, concernente il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, nonché gli atti presupposti, connessi, consequenziali e applicativi. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato le determinazioni regionali e dell’ATS concernenti il saldo dell’attività ambulatoriale svolta dalla struttura sanitaria nel corso del 2024. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione; qualora lo confermi, deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti, precisare se ritenga necessarie ulteriori attività istruttorie e segnalare l’eventuale esistenza di ricorsi connessi o relativi alle medesime questioni. La Regione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione sull’annullamento degli atti né sulle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e alla valutazione dell’inerzia rispetto agli incombenti istruttori.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, la parte deve adempiere entro il termine assegnato, indicando anche gli eventuali fatti o atti sopravvenuti rilevanti ai fini del giudizio.
- L’inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia amministrativa non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare il quadro della controversia e all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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