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Ordinanza

Ordinanza n. 227/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca, Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/101158, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 13/01/2026 e notificato in pari data, con cui si revoca il nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 19/09/2025.

Giustizia amministrativa202600703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 13 gennaio 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia ha revocato il nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato il 19 settembre 2025. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta esaminata la domanda cautelare incidentale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca. La decisione è fondata sul bilanciamento degli interessi, ritenendo prevalente l'interesse del ricorrente ad assicurare la regolare permanenza sul territorio nazionale, anche ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. La controversia è stata rinviata alla trattazione nel merito, fissata all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'ordinanza accorda la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sulla base del bilanciamento degli interessi.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento che incide sulla permanenza dello straniero e sulla possibilità di svolgere attività lavorativa può essere concessa quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l'esigenza di assicurare la regolare permanenza sul territorio nazionale e la continuità dell'attività lavorativa.
  • L'accoglimento della domanda cautelare comporta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato fino alla definizione della controversia nel merito, che deve essere fissata dal giudice secondo le modalità indicate nel dispositivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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