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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15478/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP che, dopo che il Tribunale aveva annullato la citazione diretta per nullità e aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero, ha ordinato al PM di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., rifiutando di accogliere la richiesta di archiviazione del PM per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha censurato il provvedimento per erronea applicazione di legge e abnormità, sostenendo che il GIP avrebbe indebitamente fatto regredire il procedimento e ostacolato un legittimo ripensamento del PM (anche alla luce della "legge Cartabia"), con rischio di mandare a giudizio un reato che potrebbe risultare prescritto e con violazione dei principi di efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur essendo corretta la considerazione che il PM può chiedere l'archiviazione anche dopo la restituzione degli atti (richiamando la pronuncia Sez. Un. n. 20569/2018, Ksouri), nel caso di specie il GIP ha legittimamente disposto l'adempimento previsto dall'art. 409, comma 5, c.p.p. e l'ordinanza non è stata ritenuta abnorme: non ha paralizzato il procedimento né impedito il suo prosieguo, posto che il PM è tenuto a dare esecuzione all'ordinanza e a formulare l'imputazione, con i conseguenti adempimenti processuali. Le doglianze del ricorrente sulla prescrizione e sugli aspetti connessi alla legge delega del 2022 sono state ritenute inconferenti. Il ricorso è quindi inammissibile e non sono state poste spese a carico del ricorrente (essendo parte pubblica).

Norme richiamate

  • art. 409, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al GIP, se ritiene non sussistente il motivo per l'archiviazione o per altri motivi procedurali, di ordinare al PM di formulare l'imputazione entro il termine di legge; l'interpretazione della Corte è che l'ordine è eseguibile e non configura di per sé atto abnorme se rientra nei limiti delle facoltà giudiziarie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'istituto della particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità; il PM può chiedere l'archiviazione sulla base di tale norma anche dopo la restituzione degli atti.

  • art. 50, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal GIP nel provvedimento impugnato; la Corte osserva che il richiamo è errato sul piano applicativo nel contesto specifico, ma comunque l'ordinanza nel complesso non è abnorme.

  • art. 459 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione degli atti al PM: la Corte richiama il principio secondo cui la restituzione non produce un indebito ritorno a una fase esaurita né paralizza il corso del procedimento, e lascia al PM la titolarità dei poteri di iniziativa, compresa la richiesta di archiviazione.

  • art. 550, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito nella ricostruzione processuale (nullità per omessa celebrazione dell'udienza preliminare) e conferma della possibilità di annullamento del decreto di citazione diretta in presenza di nullità procedurali.

  • Sez. Un. n. 20569/2018 (Ksouri)

    Giurisprudenza consolidata citata: stabilisce che la restituzione degli atti al PM non è abnorme e non impedisce al PM di chiedere l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; conferma la possibilità per il PM di rivalutare l'azione dopo la restituzione.

Massime di principio

  • La restituzione degli atti al pubblico ministero non impedisce al PM di esercitare nuovamente i propri poteri (compresa la richiesta di archiviazione per particolare tenuità), e non costituisce per sé un atto abnorme o una paralisi irreversibile del procedimento.
  • L'ordine del GIP di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p. è eseguibile e non è automaticamente abnorme: l'abnormità sussiste solo quando il provvedimento si pone oggettivamente al di fuori dei casi consentiti dalla legge o oltre ogni ragionevole limite.
  • Il richiamo a norme non pienamente pertinenti (es. art. 50 c.p.p.) può essere censurabile sul piano interpretativo, ma non sempre comporta l'annullamento del provvedimento se l'atto nel suo complesso non ha precluso il regolare prosieguo del procedimento.
  • La mera previsione di un rischio di prosecuzione del processo fino a possibile prescrizione non basta, di per sé, a qualificare un provvedimento come abnorme; è necessaria la dimostrazione che l'atto abbia causato uno stato di irreversibile paralisi o una violazione manifesta di limiti di legge.
  • In casi simili, il PM che ritiene fondata la richiesta di archiviazione dopo restituzione deve considerare l'eventualità di impugnazioni tempestive e la necessità di documentare chiaramente le ragioni della scelta per prevenire contestazioni sull'abnormità del proprio comportamento.

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