Cassazione Penale, Sentenza n. 29712/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello l'imputato era stato parzialmente favorito dal riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p. con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, con conseguente riduzione della pena per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Contro la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione dell'art. 129-bis c.p.p. e difetto di motivazione per il rigetto della richiesta di rinvio a un centro di giustizia riparativa, sostenendo che sussistessero i presupposti per l'accesso al programma e che la motivazione fosse contraddittoria e generica; 2) mancanza o illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando le lettere di scuse inviate alla persona offesa e la richiesta di giustizia riparativa come indici di ravvedimento; 3) illogicità della motivazione sulla quantificazione della riduzione di pena per l'attenuante riconosciuta, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la massima riduzione e che ciò avrebbe consentito la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di accesso alla giustizia riparativa fosse stata formulata in modo del tutto generico, senza allegare fatti specifici idonei a dimostrare l'interesse concreto dell'imputato e la possibile incidenza sul trattamento sanzionatorio; ha quindi giudicato congrua la valutazione della Corte territoriale circa l'assenza di utilità del programma, anche in ragione della diversa natura dei reati e delle diverse persone offese coinvolte. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche immune da vizi, valorizzando i precedenti criteri già indicati in primo grado: incensuratezza non decisiva, pluralità degli obiettivi criminosi, persistenza nelle condotte, versione dei fatti smentita dalle indagini e tardività delle lettere di scuse. Sul terzo motivo ha ritenuto legittima la riduzione di pena inferiore al massimo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente considerato gli errori favorevoli all'imputato contenuti nella sentenza di primo grado, non emendabili per mancata impugnazione del pubblico ministero, e che la base di pena era stata fissata sotto il minimo edittale del delitto di rapina, rendendo congrua una riduzione non massima. L'imputato è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 129-bis c.p.p.
La richiesta di accesso alla giustizia riparativa deve essere sorretta da allegazioni specifiche e concrete; il rigetto è censurabile, ma nella specie la domanda era troppo generica per imporre un diverso esito.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere riconosciuta con giudizio di prevalenza sull'aggravante e comportare riduzione della pena; la sua quantificazione può essere inferiore al massimo quando il giudice dia congrua motivazione.
art. 133 c.p.
Per le circostanze attenuanti generiche il giudice può fondarsi anche su uno solo degli elementi rilevanti relativi alla gravità del fatto o alla personalità dell'imputato, purché motivi in modo congruo.
art. 163 c.p.
La partecipazione a un programma di giustizia riparativa può incidere sul trattamento sanzionatorio e rilevare anche ai fini del beneficio della sospensione condizionale della pena.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La domanda di accesso alla giustizia riparativa deve essere supportata da elementi di fatto specifici e non può risolversi in un generico richiamo ai presupposti astratti dell'istituto; in mancanza di un'allegazione concreta, il diniego motivato sul difetto di utilità del programma è legittimo.
- Il giudice di merito, nel valutare l'accesso alla giustizia riparativa, deve formulare un giudizio prognostico sull'effettiva possibilità di ricomposizione della frattura tra autore e vittima e sull'assenza di un pericolo concreto per la persona offesa, potendo negare il programma quando i reati abbiano natura diversa e coinvolgano soggetti passivi differenti.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento significativo tra quelli dell'art. 133 c.p., come la gravità del fatto, la pluralità delle condotte, la persistenza nell'azione criminosa e la mancanza di reali indici di resipiscenza; l'incensuratezza e le scuse tardive non sono di per sé decisive.
- La determinazione della riduzione di pena per una circostanza attenuante riconosciuta è legittima se il giudice spiega coerentemente il rapporto tra errori del primo giudice, limiti dell'impugnazione e corretto punto di partenza del calcolo sanzionatorio; non vi è automatismo nella massima diminuzione.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione è infondata quando la decisione impugnata dà conto in modo logico e coerente delle ragioni del diniego o della quantificazione della pena, senza manifeste contraddizioni o illogicità.
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