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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23651/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti l'effettivo numero dei dipendenti dell'impresa e, conseguentemente, determini la tutela applicabile e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado: il rapporto di lavoro era stato dichiarato risolto e, pur ritenendosi esistente l'episodio contestato al momento del licenziamento, la sanzione espulsiva era stata giudicata sproporzionata, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a tre mensilità. Il licenziamento era stato intimato per un atteggiamento descritto come irrispettoso e urlante verso un superiore, in presenza di clienti e minori, episodio che secondo la società sarebbe stato poi lamentato da una cliente con e-mail. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 18 St. lav., sostenendo che il fatto fosse giuridicamente irrilevante, anche alla luce della testimonianza della superiore, che avrebbe parlato soltanto di uno scambio di parole. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame dell'insussistenza della e-mail di reclamo, che sarebbe stata creata artificiosamente dal datore tramite un falso account. Con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 115, 116, 187, 188, 209, 420 e 421 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la corte ammesso prova testimoniale sul requisito dimensionale del datore di lavoro, che avrebbe inciso sulla misura della tutela risarcitoria; la ricorrente sosteneva che dai turni prodotti risultassero altri 17 lavoratori. Con il quarto motivo reiterava un vizio motivazionale sui medesimi profili. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo e il quarto motivo, ritenendoli decisivi perché attinenti al requisito dimensionale dell'impresa, presupposto per stabilire la tutela applicabile contro il licenziamento illegittimo.

Norme richiamate

  • art. 18 St. lav.

    Il regime di tutela contro il licenziamento illegittimo dipende anche dal requisito dimensionale del datore di lavoro; la corretta applicazione dell'art. 18 presuppone l'accertamento del numero effettivo dei dipendenti.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    È deducibile il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • artt. 115, 116, 187, 188, 209, 420 e 421 c.p.c.

    Sono invocate per censurare il mancato esercizio dei poteri istruttori e la mancata ammissione della prova testimoniale sul requisito dimensionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sul numero dei dipendenti e, quindi, sul regime di tutela applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il requisito dimensionale del datore di lavoro costituisce un presupposto centrale per individuare la tutela applicabile; se non è stato accertato in modo effettivo, la decisione deve essere cassata con rinvio per il necessario accertamento istruttorio.
  • Quando la decisione di merito omette di esaminare un fatto decisivo o di verificare un elemento probatorio specificamente dedotto dalle parti, è configurabile il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • La censura relativa alla sproporzione della sanzione espulsiva resta subordinata all'esatta individuazione del regime sanzionatorio applicabile, che a sua volta dipende anche dalle dimensioni dell'impresa.
  • Se la Corte di merito non accerta il numero effettivo dei dipendenti, non può stabilire correttamente l'entità della tutela economica conseguente al licenziamento illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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