Sentenza n. 4523/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025 (prot. n. 101 del 22.04.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 maggio 2025) avente ad oggetto: Perimetrazione e Zonazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in uno alla zonizzazione interna con le misure di salvaguardia, nella sola parte in cui si procedeva alla perimetrazione provvisoria di alcune aree di interesse comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 22 aprile 2025 recante la perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, nella parte relativa al territorio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto ministeriale lamentando, con sei motivi sostanzialmente connessi, violazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991, degli artt. 3, 9, 10, 10-bis e 16 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irrazionalità, illogicità e sviamento. In particolare, il Comune ha dedotto che le osservazioni e le proposte trasmesse il 7 aprile 2025, riguardanti l'ampliamento della zona 3 in alcune aree destinate a un progetto di agricoltura antica, l'inclusione in zona 3 di un'area comunale destinata a campeggio e la riclassificazione in zona 2 di particelle boschive, erano state in larga parte positivamente valutate e condivise da ISPRA nelle riunioni del 9 e 10 aprile 2025. Tuttavia, la cartografia trasmessa da ISPRA al Ministero e recepita nel decreto non aveva riportato le modifiche concordate, determinando una zonizzazione diversa da quella risultante dall'istruttoria. Il Comune ha inoltre contestato l'omessa valutazione del proprio apporto partecipativo, l'assenza di motivazione sui criteri di zonizzazione e la durata illimitata delle misure di salvaguardia, deducendo anche lo sviamento e la lesione del diritto di proprietà.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione provvisoria, poiché l'impugnazione riguardava soltanto una porzione della perimetrazione e l'eventuale annullamento non avrebbe travolto la loro nomina. Nel merito, ha accolto il ricorso ritenendo assorbenti le censure di difetto di istruttoria. Dagli atti risultava che il Comune aveva formulato osservazioni sulla zonizzazione, che ISPRA aveva approvato gran parte delle modifiche nella riunione del 9 e 10 aprile 2025 e che la cartografia successivamente trasmessa al Ministero non riportava tali modifiche. Il decreto ministeriale aveva quindi recepito una cartografia errata, dando luogo a una zonizzazione non corrispondente a quella concordata nell'istruttoria. La stessa Amministrazione non aveva contestato tale circostanza e aveva riconosciuto che la fase istruttoria era ancora suscettibile di modifiche. Il decreto è stato pertanto annullato esclusivamente nella parte in cui include il territorio del Comune di Castello del Matese nella perimetrazione provvisoria, restando fermo il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono state compensate in ragione della complessità fattuale.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, l. 394/1991
individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi
La potestà ministeriale di perimetrazione provvisoria deve essere esercitata sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili e di un'istruttoria coerente con gli apporti acquisiti.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
artt. 3, 9, 10, 10-bis e 16 l. 241/1990
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione, partecipazione e valutazione degli apporti procedimentali; la decisione si fonda specificamente sul difetto di istruttoria derivante dal mancato recepimento delle modifiche condivise.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo adottato sulla base di una cartografia o di un elaborato tecnico errato è illegittimo per difetto di istruttoria quando l'elaborato non recepisce modifiche e osservazioni previamente valutate e approvate nell'ambito del procedimento.
- L'amministrazione procedente deve assicurare coerenza tra gli esiti dell'istruttoria, gli apporti partecipativi positivamente valutati e il contenuto finale del provvedimento; non può fondare la decisione su una rappresentazione tecnica difforme da quanto emerso nel procedimento.
- Quando l'amministrazione riconosce che la fase istruttoria è ancora aperta e suscettibile di modifiche, tale circostanza non sana l'illegittimità del provvedimento già adottato sulla base di un'istruttoria errata, ma conferma la necessità di annullarlo e di consentire una nuova determinazione.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto di perimetrazione può essere circoscritto alla porzione territoriale interessata dall'errore istruttorio, lasciando impregiudicato il potere dell'amministrazione di rideterminarsi sul punto.
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