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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2475/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo giudizio, nella parte relativa alla motivazione degli aumenti di pena applicati ai reati satellite, rilevando che la motivazione fornita era generica e non consentiva il controllo del corretto esercizio del potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte d'appello ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra più condanne (sentenze indicate come A, B e C) e ha rideterminato la pena complessiva a 19 anni di reclusione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e insufficienza di motivazione (artt. 666 e 671 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione, pur avendo scorporato i reati come disposto dalla sentenza rescindente, non aveva motivato in modo distinto e congruo l'entità degli aumenti di pena applicati ai reati satellite, limitandosi a un generico richiamo ai parametri dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73 e art. 74

    Individuano i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti che costituiscono il fatto storico - usate per definire la natura e la gravità delle condotte contemplate nelle sentenze riunite.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    Norma citata in relazione a specifiche imputazioni (esecutività o qualità del fatto); rilevante per la qualificazione delle condotte giudicate.

  • art. 666 c.p.p.

    Previsione procedurale che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione; base formale del gravame proposto.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale collegata ai motivi di impugnazione dell'ordinanza esecutiva; invocata in relazione al vizio di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 81 c.p.

    Disciplina l'unificazione delle pene per più violazioni; la Corte ha richiamato il rispetto dei limiti di compatibilità e il divieto di trasformare la continuazione in un cumulo materiale surrettizio.

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (colmatura dei parametri). La Corte ha rilevato che il generico richiamo a tale articolo non sostituisce una motivazione specifica sull'entità degli aumenti per i reati satellite.

  • art. 132 c.p.

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena; la Corte ha precisato che l'onere motivazionale è modulato in rapporto all'entità dell'aumento applicato.

  • art. 27 Cost.

    Richiama la funzione rieducativa della pena e funge da parametro costituzionale per valutare la congruità e la motivazione del trattamento sanzionatorio.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio richiamato secondo cui, in caso di continuazione tra più condanne, il giudice deve scorporare i reati, individuare il più grave e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite per consentire il controllo della proporzione delle pene e l'osservanza dell'art. 81 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022

    Prudenza nel grado dell'impegno motivazionale: per aumenti di esigua entità non è sempre necessaria una motivazione dettagliata; resta comunque necessario che la motivazione complessiva consenta la verifica del rispetto dei limiti normativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione tra più condanne deve prima scorporare i reati riuniti in ciascuna condanna e individuare il reato più grave come base per la pena.
  • Gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere calcolati e motivati in modo distinto per ciascun reato satellite, in modo da consentire il controllo sul rispetto dell'art. 81 c.p. e per evitare un cumulo materiale surrettizio.
  • Un richiamo generico ai parametri dell'art. 133 c.p. non è sufficiente: la motivazione deve spiegare le ragioni che giustificano l'entità di ciascun incremento applicato.
  • L'intensità della motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento: per incrementi esigui è ammessa motivazione più sintetica, mentre per aumenti rilevanti serve argomentazione più dettagliata.
  • La mancata motivazione adeguata degli aumenti di pena in sede esecutiva legittima l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze del giudice dell'esecuzione (artt. 666 e 671 c.p.p.) è uno strumento idoneo a contestare carenze di motivazione sul trattamento sanzionatorio complessivo.

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