Sentenza del 25/09/2015 n. 7598 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - ANALITICO INDUTTIVO - Contabilità formalmente regolare - Studi di settore - Ricavi dichiarati - Rilevante scostamento - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando l'Ufficio rilevi uno scostamento significativo tra i ricavi dichiarati e quelli presumibili sulla base degli Studi di Settore o di altri elementi presuntivi. La regolarità formale della contabilità, da sola, non esclude quindi la possibilità di procedere all'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la legittimità di un accertamento analitico-induttivo emesso nonostante la contabilità del contribuente fosse formalmente regolare. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la regolarità formale delle scritture contabili impedisse all'Ufficio di ricostruire induttivamente il reddito sulla base della rilevante divergenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli Studi di Settore.
Norme richiamate
Norme sull'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa
L'accertamento può fondarsi su presunzioni qualificate e su elementi idonei a evidenziare l'inattendibilità sostanziale dei ricavi dichiarati, anche se la contabilità risulta formalmente regolare.
Studi di Settore
Gli Studi di Settore possono costituire uno degli elementi utilizzabili dall'Ufficio per rilevare uno scostamento significativo rispetto ai ricavi dichiarati e motivare l'accertamento, ferma restando la valutazione complessiva degli elementi del caso concreto.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce un accertamento analitico-induttivo se emergono elementi gravi di inattendibilità sostanziale dei ricavi dichiarati.
- Un rilevante scostamento dagli Studi di Settore può giustificare l'avvio o la motivazione dell'accertamento, soprattutto se il contribuente non fornisce spiegazioni documentate e specifiche.
- Gli Studi di Settore non comportano automaticamente la determinazione del reddito: devono essere considerati insieme alle circostanze concrete dell'attività e alle eventuali giustificazioni del contribuente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare puntualmente l'applicabilità degli indicatori, dimostrare le peculiarità della propria attività e produrre elementi idonei a spiegare lo scostamento.
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