Cassazione Penale, Ordinanza n. 08837/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in via definitiva la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per furto aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato; il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, era articolato in più motivi ma la Suprema Corte lo ha ritenuto privo di specificità perché sostanzialmente reiterativo delle medesime doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e congrua sia in diritto sia in fatto. La sentenza richiama, a sostegno della conferma della qualificazione giuridica, i precedenti che ritengono configurabili le aggravanti del furto quando l'energia elettrica è sottratta mediante allacciamento diretto e abusivo alla rete di distribuzione, poiché tale condotta comporta il necessario, sia pure marginale, danneggiamento dei fili conduttori e integra anche l'aggravante relativa all'uso di mezzi fraudolenti/condotte abusive di sottrazione dall'esterno.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
base normativa del delitto di furto, oggetto della confermata condanna
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
aggravanti del furto ritenute configurabili nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento diretto e abusivo alla rete
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, l'allacciamento diretto e abusivo alla rete di distribuzione può integrare l'aggravante correlata al danneggiamento, anche se il pregiudizio ai fili conduttori sia marginale e funzionale al distacco e alla sottrazione della corrente.
- La sottrazione di energia elettrica mediante collegamento abusivo diretto alla rete esterna può integrare l'aggravante specificamente prevista dall'art. 625 c.p. per le modalità della condotta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico o meramente reiterativo le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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