Cassazione Penale, Sentenza n. 21932/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. per gli adempimenti previsti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava ad impugnare l'ordinanza dell'8/11/2021 del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento del 29/06/2021 del GIP del Tribunale di Siracusa. Il GIP aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari relativa ai reati di tentato omicidio aggravato e porto illegale di armi, per i quali Lia era stato condannato in primo grado a 8 anni e 4 mesi. Il Tribunale di appello ha ritenuto che le gravità delle condotte, la particolare aggressività, la scarsa capacità di controllo e i gravi precedenti penali del ricorrente integrassero un pericolo concreto e attuale di reiterazione; ha inoltre ritenuto legittimo il trasferimento del luogo degli arresti domiciliari alla luce dell'astio tra le parti e della possibilità che Lia potesse avvalersi di terzi per commissione di nuovi delitti.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'appello contro provvedimenti in materia cautelare; qui utilizzata come titolo dell'impugnazione proposta dal ricorrente.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce che la misura cautelare può fondarsi sul pericolo di reiterazione quando questo presenti carattere di concretezza e attualità, desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; non può essere ricavato solo dalla gravità astratta del reato.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha introdotto espressamente il requisito dell'attualità nell'art. 274 c.p.p.; la Corte interpreta l'attualità come prognosi fondata su elementi concreti e non come mera imminenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso infondato o inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti a carico della direzione dell'istituto penitenziario a seguito di provvedimenti della Corte relativi allo stato di detenzione del condannato; qui disposto per le comunicazioni necessarie.
Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016 (Colonna), Rv. 266421
Se presente nella sentenza
Conferma che l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata sulla base di elementi concreti e non solo della gravità astratta del reato.
Giurisprudenza citata - Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015 (D'Alessandro)
Se presente nella sentenza
Autorizza il giudice a motivare la sussistenza del pericolo di recidiva anche sulla base di una provata proclività al delitto, anche se il reato è risalente e anche in assenza di ulteriori condotte criminose recenti.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata nella parte relativa alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; usata per motivare l'entità della somma richiesta a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Per disporre o mantenere una misura cautelare per pericolo di reiterazione è necessario accertare concretezza e attualità del pericolo: non basta la gravità astratta del reato, ma vanno valutate le modalità del fatto, il contesto temporale e la personalità dell'imputato.
- Il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare o dalla commissione del reato non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono elementi concreti che evidenzino continuità o effettività della pericolosità.
- La presenza di gravi precedenti penali e la modalità particolarmente aggressiva delle condotte possono legittimare una prognosi di pericolosità e motivare il mantenimento della custodia in carcere.
- Le doglianze sull'assegnazione del luogo degli arresti domiciliari possono essere rigettate se il giudice ritiene, sulla base degli elementi di causa, che il trasferimento sia necessario a tutela della persona offesa o per prevenire il rischio che l'imputato si avvalga di terzi per commettere nuovi reati.
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale che il ricorso sia specifico e confronti direttamente la motivazione del giudice: ragioni generiche o non specificamente dirette ad invalidare le conclusioni del giudice di merito possono portare all'inammissibilità del ricorso.
- La giurisprudenza ammette che la prognosi del giudice di merito possa fondarsi anche su un'accertata proclività al delitto, desumibile da precedenti e dal contesto, pur in assenza di recenti ulteriori reati.
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