Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7538/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da CLAPS DOMENICO con due motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione rispetto alla sussistenza dei reati di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), censurando la sentenza di appello per aver sostanzialmente confermato il primo grado senza affrontare analiticamente le censure di merito, avendo dato eccessivo rilievo alla deposizione della teste Maria Immacolata PEPE (ritenuta dalla difesa inattendibile e di parte), non valutando altre deposizioni e travisando la prova, nonché per aver ignorato gli atti di autotutela e la buona fede del CLAPS; (2) mancata assunzione di prova decisiva per omissione nell'escussione del teste Franco PEPE, la cui deposizione sarebbe stata, secondo la difesa, idonea a chiarire i rapporti familiari e amministrativi e a fornire elementi a favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la Corte d'Appello ha potuto motivare per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, avendo l'appello proposto censure generiche e prive di elementi nuovi, mentre la valutazione di attendibilità della teste Maria Immacolata PEPE e l'apprezzamento complessivo delle prove sono rimessi al giudice di merito. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e generico: la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non è censurabile se non vi siano prove sopravvenute o decisive e, comunque, la mancata escussione del teste Franco PEPE non appare idonea a mutare certamente il giudizio alla luce del compendio probatorio. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 25/11/2021; provvedimento redatto dal Consigliere Giovanni Francolini.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale; la Corte ha confermato che gli elementi di fatto emersi giustificavano la qualificazione del fatto come falso ideologico.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma che punisce l'abuso d'ufficio; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in concorso con il falso, sulla base del compendio probatorio valutato dal giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che le censure proposte rientravano in motivi inammissibili o manifestamente infondati, anche perché l'appello di secondo grado era generico.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla richiesta di escussione di teste in appello; la Corte ha ricordato che la mancata escussione è censurabile solo se la prova è sopravvenuta o decisiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorrente per l'evidente inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla presentazione di requisitorie o conclusioni scritte; la Corte ha preso atto delle conclusioni del Procuratore generale e della difesa presentate ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può motivare per relationem richiamando la motivazione del primo grado quando l'impugnazione ripropone questioni già esaminate o limita le censure a critiche generiche: l'assenza di nuove argomentazioni specifiche rende legittimo un richiamo alla prima sentenza.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni e l'apprezzamento delle prove sono prerogative del giudice di merito e sono difficilmente rimesse in discussione in Cassazione, salvo vizi logici o contraddizioni manifeste nella motivazione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è un rimedio eccezionale: può essere disposta solo se emergono prove sopravvenute o se la motivazione del giudice di appello mostra lacune tali che l'acquisizione della prova avrebbe presumibilmente determinato diversa decisione.
  • Per essere rilevante ai fini della cassazione, una prova non assunta in appello deve essere 'decisiva' nel senso che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; mere speranze o dichiarazioni che richiedono confronto con il resto del materiale probatorio non suffragano il vizio.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere sanzionati con condanna alle spese e con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; ciò vale soprattutto quando il ricorso rilancia censure generiche o già affrontate senza nuovi elementi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.