Parere n. 391/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/459190 del 1° agosto 2022 che ha disposto l’annullamento d’ufficio del decreto di concessione della cittadinanza italiana del 19 luglio 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2022, provvedimento n. K10/459190, di annullamento d'ufficio del decreto di concessione della cittadinanza italiana del 19 luglio 2016
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in via straordinaria l'annullamento d'ufficio della cittadinanza italiana concessa nel 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha sostenuto che il provvedimento di annullamento fosse fondato su un procedimento penale riguardante una dipendente infedele del Ministero dell'interno, al quale egli era estraneo, e fosse quindi viziato per difetto dei presupposti e dell'istruttoria. La questione riguardava, in particolare, se l'ingerenza criminosa della dipendente nel sistema informatico ministeriale potesse costituire un vizio originario e insanabile del decreto di concessione della cittadinanza, legittimando l'annullamento d'ufficio nonostante l'estraneità del beneficiario al procedimento penale e l'eventuale possesso dei requisiti sostanziali per la cittadinanza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Richiamando precedenti della Sezione Terza e propri pareri su casi analoghi, ha affermato che gli elementi istruttori erano sufficienti a dimostrare che il rilascio della cittadinanza fosse stato determinato dall'ingerenza della dipendente infedele nel sistema informatico del Ministero. Tale ingerenza integra una fattispecie invalidante idonea a legittimare l'annullamento d'ufficio, anche se il beneficiario è estraneo al procedimento penale. L'eventuale sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza non sana il vizio originario dell'atto, derivante dalla sua origine criminosa e accertato con sentenza definitiva. La Sezione ha inoltre rilevato che il decreto di concessione della cittadinanza non rientra tra i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici cui l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 applica uno specifico termine rigido per l'esercizio dell'autotutela.
Osservazioni
Difetto dei presupposti e dell'istruttoria
La censura è infondata: gli elementi istruttori risultano sufficienti a dimostrare che la concessione della cittadinanza sia stata determinata dall'ingerenza della dipendente infedele nel sistema informatico del Ministero dell'interno.
Estraneità del ricorrente al procedimento penale
L'estraneità del beneficiario al procedimento penale riguardante la dipendente infedele non impedisce l'annullamento d'ufficio del decreto di concessione, poiché rileva il vizio originario dell'atto e non la responsabilità personale del beneficiario.
Sussistenza dei requisiti per la cittadinanza
L'eventuale possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza non è sufficiente a sanare il vizio a monte e insanabile derivante dall'origine criminosa del provvedimento di concessione.
Termine per l'esercizio dell'autotutela
Il decreto di concessione della cittadinanza non è riconducibile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici cui l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 collega un termine rigido per l'annullamento d'ufficio.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa della concessione della cittadinanza italiana ottenuta dal ricorrente nel 2016.
art. 21-nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241
Consente l'annullamento d'ufficio del provvedimento affetto da un vizio invalidante; il termine rigido previsto dalla disposizione per le autorizzazioni e per gli atti attributivi di vantaggi economici non è stato ritenuto applicabile al decreto di concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e di eventuali terzi.
art. 10, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ingerenza criminosa di un dipendente pubblico nel sistema informatico dell'amministrazione, quando abbia determinato l'adozione di un provvedimento favorevole, costituisce un vizio originario e invalidante dell'atto, idoneo a fondare l'annullamento d'ufficio.
- L'annullamento d'ufficio del provvedimento formatosi per effetto di un'attività criminosa può essere disposto anche nei confronti del beneficiario estraneo al procedimento penale relativo all'autore dell'ingerenza, poiché l'autotutela incide sulla validità dell'atto e non presuppone la responsabilità personale del destinatario.
- Il possesso dei requisiti sostanziali richiesti per ottenere un beneficio amministrativo non sana il vizio originario derivante dall'illegittima formazione del provvedimento, quando l'origine criminosa dell'atto sia stata accertata giudizialmente.
- Il termine rigido previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio delle autorizzazioni e degli atti attributivi di vantaggi economici non si applica automaticamente ai provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana.
Annullamento d'ufficio della concessione della cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino bengalese contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2022, con cui era stato annullato d'ufficio il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana del 19 luglio 2016.
Premesse e vicenda amministrativa
La cittadinanza era stata concessa ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Successivamente, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una dipendente del Ministero dell'interno condannata per accesso abusivo a sistema informatico, è emerso che la dipendente aveva definito favorevolmente circa 500 pratiche di cittadinanza nonostante la presenza di gravi elementi ostativi.
Le verifiche amministrative hanno ricompreso anche la pratica del ricorrente, risultata adottata in carenza assoluta di istruttoria. Per tale ragione la concessione è stata annullata d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha chiesto il riesame del provvedimento di annullamento, sostenendo che esso fosse fondato su un procedimento penale al quale era del tutto estraneo. Ha quindi dedotto il difetto dei presupposti e dell'istruttoria dell'annullamento.
Il Ministero dell'interno ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa a casi analoghi. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando le ragioni già espresse dalla Sezione Terza nelle sentenze 9 maggio 2024, n. 4167; 5 giugno 2023, n. 5508; 28 dicembre 2022, n. 11485; 9 giugno 2022, n. 4687, nonché nei pareri della Sezione Prima n. 1320/2025 del 24 novembre 2025 e n. 403/2025 del 28 aprile 2025.
In particolare, il Consiglio ha ritenuto che:
- gli elementi istruttori fossero sufficienti a dimostrare che il rilascio della cittadinanza fosse stato determinato dall'ingerenza della dipendente infedele nel sistema informatico del Ministero;
- tale ingerenza integrasse una fattispecie invalidante idonea a legittimare l'annullamento d'ufficio;
- l'estraneità del ricorrente al procedimento penale non impedisse l'esercizio dell'autotutela, poiché il vizio riguarda l'origine e la validità del provvedimento;
- l'eventuale sussistenza dei requisiti sostanziali per la cittadinanza non fosse sufficiente a sanare il vizio originario e insanabile dell'atto, accertato giudizialmente anche con riferimento alla pratica del ricorrente.
Termine per l'annullamento d'ufficio
La Sezione ha inoltre precisato che il decreto di concessione della cittadinanza non è riconducibile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici per i quali l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 prevede uno specifico termine rigido per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio.
Esito
Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente o eventuali terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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