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Sentenza

Sentenza n. 7752/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento 1) del decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e, in particolare, per quanto occorrer possa: - del D.M. 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del D.M. 6 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019; - dell’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022;

Giustizia amministrativa202304005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito. Non sono stati esaminati i motivi di impugnazione né la legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, recante l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e dei relativi importi per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendo altresì l’annullamento degli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità, poiché la ricorrente, con memoria del 4 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È la disposizione richiamata quale base normativa del sistema di ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e del decreto regionale impugnato; il giudice non ne esamina l’applicazione nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione ulteriori effetti decisori.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando la peculiarità e le circostanze della controversia lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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