Cassazione Civile, Ordinanza n. 04042/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dottore commercialista in quiescenza volta a ottenere la restituzione del contributo di solidarietà che la Cassa previdenziale di categoria aveva trattenuto nel quinquennio 2014-2018. Il Tribunale di Biella aveva accolto la domanda, ritenendo non dovuto il prelievo; la Corte d'appello di Torino aveva confermato, richiamando precedenti di legittimità che escludevano la legittimità di un contributo di solidarietà imposto da una cassa privatizzata su trattamenti pensionistici già determinati. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo plurime violazioni di legge: D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato con il regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost. La censura mirava a sostenere la natura del contributo di solidarietà e la sua legittimità quale misura funzionale all'equilibrio di bilancio e alla stabilità della gestione della Cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono, neppure per esigenze di equilibrio finanziario, adottare atti che impongano una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili, perché tali interventi non incidono sui criteri di calcolo della pensione ma introducono un prelievo che, nella sostanza, è una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Sono state richiamate, tra le altre, le pronunce Cass. n. 982/2019, n. 603/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 28055/2020, n. 27340/2020 e n. 6897/2022, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016. Il ricorso è stato rigettato con assorbimento delle ulteriori questioni; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, mediante propri atti, prelievi che non si traducano in criteri di determinazione del trattamento pensionistico già maturato; la disciplina interna non consente un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22
La norma regolamentare invocata non legittima l'imposizione di un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
Richiamata quale base normativa del sistema di adeguamenti e del principio del pro rata, che risulta incompatibile con trattenute non incidenti sui criteri di calcolo della pensione.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
Richiamata a sostegno della disciplina del sistema previdenziale privatizzato, ma non idonea a giustificare un prelievo patrimoniale di fonte regolamentare.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
La disposizione è richiamata nel quadro dei contributi di solidarietà, ma la Corte ribadisce che simili prelievi, se non collegati ai criteri di calcolo della prestazione, spettano alla legge.
L. n. 201 del 2011, art. 24
Norma richiamata nel ricorso, ma non ritenuta idonea a fondare il potere della Cassa di imporre il prelievo contestato.
Artt. 3 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente, ma la Corte conferma che il prelievo non può essere giustificato in via regolamentare quando si risolve in una prestazione patrimoniale imposta.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà, al di là della denominazione, è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Rilevato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamento o atto interno, un contributo di solidarietà applicato a pensioni già liquidate se tale misura non incide sui criteri di determinazione del trattamento, ma opera come prelievo autonomo sul rateo pensionistico.
- Un prelievo qualificato come contributo di solidarietà, quando non sia parte del meccanismo di calcolo della prestazione previdenziale, va ricondotto alle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e può essere istituito solo da una fonte legislativa.
- Il principio del pro rata o le esigenze di equilibrio di bilancio della gestione previdenziale non consentono alle casse privatizzate di derogare al limite della riserva di legge per l'imposizione di oneri patrimoniali sui pensionati.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già consolidato l'interpretazione di una disciplina previdenziale in senso sfavorevole alla tesi dell'ente, la mera riproposizione di argomenti già esaminati non è idonea a scalfire l'orientamento consolidato.
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