Cassazione Penale, Sentenza n. 40409/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi: 1) travisamento della prova contestando che non emergerebbe alcuna indicazione che Milazzo fosse a conoscenza delle armi rinvenute nella proprietà Lipari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 co.3 e 292 co.2 c.p.p., sostenendo che non sussistono elementi che attestino l'attualità della pericolosità e che le indagini successive al sequestro non evidenziano condotte pericolose; 3) vizio di motivazione in relazione ad art. 274 lett. a) e 292 c.p.p., censurando la motivazione sul pericolo di inquinamento delle prove e l'omessa fissazione della data di scadenza della misura; 4) vizio di motivazione in relazione ad art. 274 lett. b) e 292 c.p.p., sostenendo che la motivazione sul pericolo di fuga sia generica e di stile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. In diritto la Corte ha ritenuto che il vizio di "travisamento della prova" non sussista perché il Tribunale ha offerto una ricostruzione logica e non contraddittoria del quadro indiziario: le intercettazioni tra i membri del clan Lipari (anche del 2019) e il ruolo di Milazzo all'interno del sodalizio giustificano la conclusione che egli fosse a conoscenza della disponibilità delle armi e della perdurante pericolosità associativa. Quanto all'applicazione dell'art. 275 co.3 c.p.p. (associazioni mafiose), la Corte ha ricordato la presunzione semplificata a favore della custodia cautelare e ha ritenuto non decisivo il lasso di tempo trascorso, anche in considerazione della natura radicata e recidivante della partecipazione dell'imputato al sodalizio. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto assorbenti gli ulteriori motivi relativi alle esigenze cautelari (inquinamento delle prove e pericolo di fuga) e ha confermato il rigetto del ricorso; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio degli atti alla cancelleria per l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b ed e)
Indica i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda i limiti della cognizione di legittimità, in particolare che il sindacato sul "travisamento della prova" è limitato a verificare deviazioni formali dalla prova acquisita e non a riconsiderare il merito probatorio.
art. 275 c.p.p.
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
Introduce una presunzione relativa favorevole alla custodia cautelare per i reati del catalogo (tra cui l'art.416-bis): grava sull'imputato l'onere di fornire elementi chiari e precisi per dimostrare l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
art. 51 co. 3-bis c.p.p.
Rimanda al catalogo dei reati per i quali opera la previsione speciale di cui all'art.275 co.3; nel caso, l'associazione di tipo mafioso rientra in tale elenco.
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale che punisce l'associazione di tipo mafioso; la sua contestazione, per la giurisprudenza richiamata, giustifica un trattamento cautelare più rigoroso se sussistono gravi indizi.
art. 274 c.p.p. (lett. a) e b))
Prevede le esigenze cautelari (a: inquinamento delle prove; b: pericolo di fuga) che giustificano la misura; nella sentenza la Corte ha ritenuto questi motivi assorbiti dalla valutazione della pericolosità e recidiva associativa.
art. 292 c.p.p.
Contiene prescrizioni sulla motivazione e sui dettagli formali delle misure (es. fissazione della data di scadenza). Il ricorrente aveva censurato omissioni formali, ma la Corte ha ritenuto tali rilievi irrilevanti alla luce della valutazione complessiva delle esigenze cautelari.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma regolamentare richiamata per gli adempimenti di esecuzione del provvedimento a seguito del rigetto del ricorso; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per l'esecuzione.
Massime di principio
- Il vizio di "travisamento della prova" in Cassazione è strettamente circoscritto: la Corte verifica se vi sia una reale discrepanza formale tra quanto acquisito e quanto trasposto nella motivazione, ma non riconsidera la valutazione di merito degli indizi.
- Per i reati inseriti nel catalogo dell'art.51 co.3-bis (es. art.416-bis) opera una presunzione relativa a favore della custodia cautelare (art.275 co.3 c.p.p.); l'imputato deve produrre elementi chiari e precisi per mostrare che le esigenze cautelari sono venute meno o sono soddisfatte da misure meno afflittive.
- Il decorso del tempo tra i fatti contestati e la misura cautelare non è automaticamente risolutivo: se manca un "considerevole" lasso di tempo o se persistono elementi (ruolo nel sodalizio, precedenti, indizi di continuità) la presunzione cautelare può rimanere efficace; quando il tempo è considerevole occorre motivazione puntuale sull'attualità delle esigenze cautelari.
- Il ruolo e la storia processuale dell'imputato (pregresse condanne, posizione fiduciaria nel gruppo) sono fattori rilevanti per desumere la perdurante pericolosità e quindi per giustificare misure cautelari più rigorose.
- Motivi formali (es. mancata indicazione della data di scadenza) possono essere rilevanti, ma sono spesso assorbiti dalla valutazione di merito sulla sussistenza delle esigenze cautelari se quest'ultima è ben motivata.
- In casi analoghi, la difesa per esitare la custodia cautelare dovrebbe documentare concretamente: dissociazione dal gruppo, inattività criminosa protratta nel tempo, elementi di collaborazione o fatti che dimostrino l'assenza di conoscenza/partecipazione a specifiche disponibilità (es. armi), e proporre misure alternative concrete e proporzionate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →