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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28146/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di cinque avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria regionale, riformando le decisioni favorevoli di primo grado, aveva accolto gli appelli dell’Agenzia ritenendo fondata la pretesa fiscale sulla base delle risultanze istruttorie e dell’asserita distribuzione indiretta di utili ai soci, con conseguente insussistenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali delle cooperative a mutualità prevalente. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse solo apparente, perché fondata su un rinvio generico e acritico alle fonti probatorie senza reale illustrazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza impugnata come apparente: il giudice di appello si era limitato a un richiamo generico alle risultanze del PVC e agli esiti delle verifiche, senza spiegare in modo comprensibile come tali elementi conducessero alla conferma della pretesa tributaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    la decisione tributaria deve essere sorretta da una motivazione idonea e non meramente apparente

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    si applicano, nel processo tributario, i requisiti motivazionali richiesti per la sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la violazione dei requisiti essenziali della sentenza, tra cui la motivazione apparente, integra nullità deducibile in cassazione

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve superare la soglia del 'minimo costituzionale' per consentire il controllo sulla decisione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma

Massime di principio

  • Sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce il controllo sulla correttezza della decisione.
  • Nel processo tributario la motivazione non può ridursi a un richiamo generico alle risultanze del PVC o ad atti di verifica: è necessario spiegare quali fatti siano stati accertati e perché essi giustifichino la pretesa fiscale.
  • La mera affermazione di fondatezza dell’accertamento, accompagnata da formule apodittiche sulle prove, non soddisfa il requisito costituzionale della motivazione della sentenza.
  • Quando la censura di cassazione denuncia validamente la motivazione apparente della sentenza d’appello, la conseguenza è la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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