Sentenza n. 2819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04818/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato oggetto di revocazione, relativa alla proclamazione degli eletti e agli atti delle elezioni regionali della Basilicata del 21 e 22 aprile 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione per errore di fatto della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo erronea percezione della scheda elettorale, travisamento del contenuto documentale e della censura proposta, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a. Nella fase rescissoria ha sostenuto l'illegittimo annullamento di un voto espresso in suo favore nella sezione n. 17 di Melfi, assumendo che la preferenza nominativa per lei, unitamente a quella per altro candidato nel rispetto della parità di genere, dovesse prevalere sui segni apposti sui contrassegni di lista. Ha dedotto violazione dell'art. 57, commi 3 e 7, d.P.R. n. 570 del 1960, della l.r. n. 20 del 2018 e delle istruzioni elettorali, nonché travisamento degli atti e motivazione contraddittoria. La precedente sentenza non definitiva del Consiglio di Stato aveva accolto la fase rescindente per errore revocatorio e disposto verificazione sulla scheda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso nella fase rescissoria. La verificazione ha accertato che la scheda recava segni sui riquadri di tutte le liste della coalizione di centro-destra, eccetto quella di Fratelli d'Italia, e sui riquadri di tutte le liste della coalizione di centro-sinistra, oltre alle preferenze nominative per Castaldi e Merra nello spazio della lista di Fratelli d'Italia, non contrassegnata. Secondo il Collegio, l'apposizione di segni su liste collegate a candidati presidenti diversi integra la causa di nullità prevista dall'art. 17, comma 5, l.r. n. 20 del 2018, in quanto rende incerta la volontà dell'elettore; opera inoltre il divieto di voto disgiunto. L'art. 17, comma 4, della medesima legge regionale non è applicabile, poiché riguarda il diverso caso di più liste collegate allo stesso candidato presidente. Neppure l'art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960 consente di attribuire il voto alla lista cui appartengono i candidati indicati, perché presuppone che le preferenze siano espresse per candidati appartenenti a una delle liste contrassegnate, mentre la lista di appartenenza della ricorrente non era stata contrassegnata. È stato inoltre richiamato l'art. 57, comma 7, che sancisce l'inefficacia delle preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Le regole sulla validità della preferenza in assenza di contrassegno non possono superare le contraddizioni oggettive della scheda né la nullità derivante dai segni su liste collegate a candidati presidenti diversi. Il principio di conservazione della volontà dell'elettore non è applicabile quando la scheda manifesta una volontà obiettivamente incerta. Le spese di lite sono state integralmente compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico della ricorrente soccombente nella fase rescissoria.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti
La disposizione è richiamata, tramite l'art. 106 c.p.a., quale fondamento della revocazione per errore di fatto revocatorio.
art. 106 c.p.a.
Rinvio alle ipotesi di revocazione previste dal codice di procedura civile.
art. 57, commi 3, 7 e 9, d.P.R. n. 570 del 1960
Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati
Il comma 9 non si applica quando la lista di appartenenza dei candidati preferiti non è contrassegnata e sono invece contrassegnate liste collegate a candidati presidenti diversi; il comma 7 rende inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
art. 17, comma 4, l.r. n. 20 del 2018
Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente
La regola riguarda esclusivamente più liste collegate allo stesso candidato presidente e non consente di sanare segni apposti su liste collegate a candidati presidenti diversi.
art. 17, comma 5, l.r. n. 20 del 2018
Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo
La norma determina la nullità della scheda quando sono contrassegnate liste collegate a candidati presidenti diversi; il divieto di voto disgiunto impedisce di attribuire efficacia alla sola preferenza nominativa.
art. 5 d.P.R. n. 132 del 1993
La validità della preferenza espressa anche senza contrassegno di lista opera quando la preferenza è univocamente riferibile alla lista, ma non risolve contraddizioni oggettive tra le indicazioni contenute nella scheda.
Massime di principio
- Nelle elezioni regionali, l'apposizione di contrassegni su liste collegate a candidati presidenti diversi determina la nullità del voto quando la disciplina regionale esclude il voto disgiunto, anche se la scheda contiene preferenze nominative per candidati appartenenti a una sola lista.
- La regola che attribuisce il voto alla lista cui appartengono i candidati indicati nelle preferenze, quando siano stati contrassegnati più simboli, presuppone che i candidati preferiti appartengano a una delle liste effettivamente contrassegnate; non è applicabile se la lista di appartenenza non è stata contrassegnata.
- La preferenza espressa senza contrassegno di lista può essere salvaguardata solo quando sia univocamente riferibile alla lista e non sussistano indicazioni tra loro contraddittorie; essa non può superare la nullità derivante dall'apposizione di segni su liste collegate a candidati presidenti diversi.
- Il principio di conservazione della volontà dell'elettore non consente di attribuire il voto quando il complessivo contenuto della scheda evidenzia un'oggettiva incertezza della volontà elettorale.
- Nel giudizio di revocazione, una volta accertato l'errore di fatto nella fase rescindente, la fase rescissoria richiede l'esame del merito della controversia alla luce dell'effettivo contenuto della scheda elettorale.
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