Cassazione Penale, Sentenza n. 40433/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 8/7/2024 per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), denunciando l'omessa applicazione del comma 5 dell'art. 165 c.p. che, in caso di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione e al positivo superamento di specifici percorsi di recupero presso enti/associazioni (con cadenza almeno bisettimanale). Il ricorso deduce che la Corte d'appello ha concesso la sospensione condizionale senza imporre tale condizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha annullato la parte della sentenza relativa all'omessa subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla partecipazione ai percorsi di recupero previsti dall'art. 165, comma 5, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio solo su questo punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (art. 624, comma 2, c.p.p.). Ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572 […] la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati»
La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione al caso concreto (fatti consumati antecedenti e prossimi al marzo 2020) e ha censurato la mancata imposizione di tale condizione al momento della concessione del beneficio, disponendo annullamento e rinvio per farla porre dalla Corte di appello in sede di nuovo giudizio.
art. 572 cod. pen.
Norma che punisce i maltrattamenti in famiglia: il comma 5 dell'art. 165 c.p. prevede regole speciali per le condanne relative a questo articolo, applicabili nel caso di specie.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La decisione è stata adottata in contraddittorio scritto senza udienza orale, conformemente alla norma che disciplina il contraddittorio per memorie scritte; la Corte ha altresì escluso una memoria tardiva della difesa per difetto di termini.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per Cassazione (violazione di legge): la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 165 c.p.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Ha comportato la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale, salvo la parte annullata relativa alla condizione della sospensione.
art. 52 d.lgs. 196/03
Prescrizione di oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la Corte ha disposto l'oscuramento degli identificativi sensibili.
art. 2 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al principio di legalità/irretroattività della norma: la Corte ha ritenuto che la norma imposta fosse già in vigore al momento dei fatti rilevanti e dunque applicabile.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 40888 del 03/10/2024
Precedente richiamato dalla Corte che conferma il principio secondo cui l'omessa subordinazione della sospensione condizionale alla partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma 5, comporta annullamento con rinvio e che spetta al giudice della cognizione individuare ente, tempi e modalità del percorso.
Massime di principio
- Quando la condanna riguarda il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma 5, c.p., alla partecipazione a specifici percorsi di recupero; l'omissione di tale condizione determina l'annullamento della sentenza limitatamente a questo vizio e il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- Il giudice che riformula la decisione in sede di rinvio deve indicare l'ente/associazione competente e definire tempi e modalità (la frequenza è prevista almeno bisettimanale), mentre al giudice dell'esecuzione spetta la verifica della effettiva partecipazione e del superamento del percorso.
- Se la norma che impone la subordinazione era già in vigore al momento della commissione del fatto, essa è applicabile; l'eccezione di possibile violazione del principio di irrilevanza/irretroattività (art. 2 c.p.) non regge se il testo normativo era operativo alla data dei fatti.
- La Cassazione può pronunciarsi limitatamente sul vizio censurato (annullamento 'per la parte') lasciando intatta l'affermazione di responsabilità che diventa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
- Le parti civili non ottengono automaticamente la liquidazione delle spese nel grado in cui il ricorso verte su questioni non attinenti direttamente ai loro interessi processuali; tale richiesta può essere rigettata.
- Le memorie difensive presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. non sono prese in considerazione se non tempestive; attenzione ai termini processuali nelle fasi di impugnazione e nel contraddittorio scritto.
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