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Sentenza

Sentenza n. 12622/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento n.1736 del 5/12/2023 - di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio - dell’Ambasciata d''Italia nella Repubblica Popolare Cinese.

Giustizia amministrativa202401482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio. Nel corso del giudizio, il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata era priva dei requisiti formali necessari. Con ordinanza n. 441/2025 è stato assegnato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182 c.p.c., un termine perentorio di 90 giorni per depositare una valida procura. A seguito della richiesta di differimento, con ordinanza n. 8803/2025 è stata concessa un'ulteriore proroga di 120 giorni. Il ricorrente non ha tuttavia adempiuto all'incombente. Il TAR ha inoltre precisato che la procura rilasciata all'estero deve essere sottoscritta e autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, non può essere autenticata dal difensore italiano — neppure mediante collegamento video a distanza — e deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per invalidità della procura alle liti. La procura depositata non possedeva i requisiti formali richiesti e il ricorrente non ha provveduto a regolarizzarla entro il termine perentorio, neppure dopo la proroga concessa. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, il Collegio ha ritenuto che il giudizio instaurato da un difensore privo di uno jus postulandi validamente conferito nelle forme di legge non sia validamente instaurato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182 c.p.c. quale base per assegnare alla parte un termine perentorio per regolarizzare la procura alle liti.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del termine perentorio assegnato per il deposito di una valida procura alle liti.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Indicato quale riferimento per la legalizzazione della procura rilasciata all'estero.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Indicato quale ulteriore riferimento normativo per la legalizzazione della procura rilasciata all'estero.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Prevede, per gli Stati aderenti, l'alternativa della apostille rispetto alla legalizzazione consolare.

  • legge 1253/1966

    Ratifica e rende esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025

    un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile

    La valida instaurazione del giudizio presuppone il conferimento dello jus postulandi nelle forme di legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere sottoscritta dal ricorrente e autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla validamente, neppure mediante collegamento video a distanza.
  • Per poter essere utilizzata in Italia, la procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se il documento proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • Quando il giudice assegna un termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti, la mancata produzione di una procura valida entro tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Un giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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