Cassazione Penale, Sentenza n. 14516/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per rapine aggravate e lesioni aggravate. Il motivo principale prospettato dal difensore è la nullità delle notifiche del decreto di citazione per l'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio: pur avendo l'imputato eletto domicilio presso il difensore nominato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Avv. Fiorentino), le notifiche erano state eseguite presso il difensore di ufficio; si deduce quindi che le notifiche successive effettuate presso il difensore di fiducia sarebbero invalide e avrebbero determinato nullità insanabile degli atti processuali ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida se rispetta le forme dell'art. 162 c.p.p.; ha però osservato che, nel caso in esame, la notifica eseguita mediante consegna al difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto costituisce una mera irregolarità (irritualità) e non una nullità assoluta. Inoltre il difensore di fiducia aveva effettivamente ricevuto la notifica del decreto di citazione per l'udienza preliminare; l'eventuale irregolarità avrebbe dovuto essere eccepita nella stessa udienza preliminare ma non lo è stata. Pertanto non si è configurata la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., applicandosi eventualmente la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 162 cod. proc. pen.
L'elezione di domicilio contenuta in un atto depositato presso l'autorità procedente e sottoscritta dall'interessato è valida; l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se redatta nelle forme, opera anche come elezione di domicilio.
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità assoluta prevista dall'art. 179 scatta solo quando la notificazione della citazione è stata omessa o eseguita in modo tale da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; non si applica alle mere violazioni formali delle modalità di esecuzione della notifica.
art. 184 cod. proc. pen.
Le violazioni delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica sono generalmente sanabili; la notificazione irrituale che ha comunque raggiunto lo scopo di mettere a conoscenza l'interessato non determina nullità assoluta.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato è valida se redatta e depositata nelle forme previste dall'art. 162 c.p.p.; può essere invocata come domicilio processuale.
- La consegna di una sola copia dell'atto al difensore domiciliatario o difensore di fiducia è generalmente considerata un'irregolarità (irritualità) e non una nullità assoluta se la notificazione ha comunque raggiunto lo scopo informativo.
- Le eccezioni relative a vizi di notificazione devono essere sollevate tempestivamente, preferibilmente nell'udienza in cui l'atto viene valutato (es. udienza preliminare); la mancata eccezione in udienza implica in genere decadenza dalla relativa contestazione.
- La nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. è un rimedio eccezionale: va riconosciuta solo quando la notifica sia stata omessa o quando la forma adottata sia tale da impedire la conoscenza effettiva dell'atto.
- Molte irregolarità delle notifiche possono essere sanate dall'applicazione dell'art. 184 c.p.p.; pertanto prima di sostenere la nullità degli atti conviene verificare se l'irregolarità abbia effettivamente pregiudicato la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
- Per tutelare i diritti dell'imputato è consigliabile che il difensore accerti e documenti le modalità di notifica e, in caso di irregolarità, proponendo immediatamente l'eccezione in udienza per non perdere la possibilità di far valere il vizio.
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