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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15392/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento e liquidazione TASI per l’anno 2016, emesso nei confronti del contribuente in relazione a quattro particelle di terreno inserite in zona estrattiva e ritenute edificabili ai fini impositivi. L’ente locale e la concessionaria avevano determinato la base imponibile in euro 54,75 al mq. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della concessionaria, ritenendo legittimo il richiamo alla deliberazione della Giunta comunale n. 174/2008, che indicava un valore inferiore per la zona estrattiva, e valorizzandola come elemento utile per la equa determinazione della base imponibile e anche per il trattamento sanzionatorio, pur riconoscendo che non era stata approvata dal Consiglio comunale. Con il ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili e della disciplina locale, sostenendo che il valore corretto fosse quello della deliberazione consiliare n. 23/2007, adottata secondo il procedimento legale, mentre la delibera di Giunta n. 174/2008 non aveva efficacia normativa e comunque non introduceva un diverso valore di mercato, ma solo un abbattimento politico del coefficiente; 2) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali e sostanziali, lamentando che il giudice di appello avesse ritenuto esistente una prova contraria in realtà mai offerta dal contribuente e avesse valutato liberamente un sistema probatorio invece vincolato dai criteri legali. Il contribuente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della concessionaria. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR non aveva applicato correttamente i criteri legali di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, applicabile anche alla TASI, avendo attribuito rilievo decisivo alla delibera di Giunta n. 174/2008 come parametro equitativo e non avendo verificato la corrispondenza del valore alla delibera consiliare n. 23/2007 e ai parametri normativi. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sul calcolo della base imponibile e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il ricorso può denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte riqualifica parte delle doglianze come vizio ex n. 3 quando contestano l'erronea applicazione di norme sostanziali.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità della sentenza è esaminata unitariamente alle doglianze di violazione di legge, ma la Corte privilegia la sostanza delle critiche.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come norma che impone al giudice di decidere secondo diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione su una prova non offerta; la Corte non fonda però la cassazione su un vizio probatorio autonomo, ma sull'erronea applicazione dei criteri legali di stima.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per lamentare l'erronea valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ribadisce che il giudice deve attenersi ai criteri legali di valutazione del valore imponibile.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova: il contribuente può vincere la presunzione del valore indicato dal Comune solo con prova contraria idonea.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la natura presuntiva dei valori comunali delle aree edificabili.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per sottolineare che le delibere comunali hanno valore di presunzione semplice (hominis), superabile con prova contraria.

  • art. 1, comma 675, L. 147/2013

    norma richiamata quale base della disciplina TASI, letta in coordinamento con la matrice ICI/IMU per la nozione di area fabbricabile.

  • art. 13, comma 3, D.L. 201/2011

    richiamato come disposizione che rinvia ai criteri di valutazione delle aree fabbricabili.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992

    costituisce la regola centrale: il valore delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, da determinare secondo parametri tassativi (zona, edificabilità, destinazione, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato).

  • art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 446/1997

    consente ai Comuni di determinare periodicamente i valori delle aree edificabili; tali delibere hanno efficacia di presunzioni semplici, non di fonte normativa vincolante in sé.

Massime di principio

  • Nella determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dei tributi locali, il giudice deve applicare in modo tassativo i parametri legali del valore venale in comune commercio, verificando zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.
  • Le delibere comunali che fissano valori delle aree edificabili costituiscono presunzioni semplici e non parametri normativi assoluti: possono essere utilizzate come elementi di valutazione, ma devono essere confrontate con i criteri di legge e possono essere superate solo da prova contraria idonea.
  • Il giudice di merito non può sostituire ai criteri legali di stima un apprezzamento equitativo o meramente discrezionale della base imponibile.
  • Se il contribuente contesta il valore attribuito all'area, il superamento del valore indicato dall'ente impositore richiede una prova contraria coerente con i criteri legali, non essendo sufficiente una mera contestazione apodittica.
  • La disciplina ICI costituisce matrice interpretativa anche per IMU e TASI quanto alla nozione e alla valutazione delle aree fabbricabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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