Cassazione Penale, Sentenza n. 09803/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per la mancata applicazione nella massima estensione (riduzione di pena pari a due terzi) della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p., sostenendo che la sua collaborazione dichiarativa (anche contro se stesso) era decisiva e che le ragioni addotte dai giudici del merito per limitare la diminuzione di pena sono illegittime, incongrue e contrastanti con la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che, sebbene la misura della diminuzione della pena sia di discrezionalità del giudice di merito, tale discrezionalità deve essere motivata con elementi conformi al dato normativo e privi di vizi logici. La Corte ha censurato le decisioni di merito: il primo giudice ha ridotto la diminuzione invocando la gravità del fatto (ineludibile ma non rilevante per il parametro della dissociazione) e il giudice d'appello ha invece basato la limitazione sul ritardo e sulla necessità di riscontri temporali, argomenti non idonei a ridurre il valore obiettivo della collaborazione. Per tali vizi motivazionali la Corte ha annullato la sentenza solo nella parte relativa alla misura della riduzione di pena connessa all'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p., rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per nuova determinazione della misura, lasciando impregiudicata e dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
La circostanza attenuante speciale per la dissociazione si fonda sull'utilità obiettiva della collaborazione prestata; non può essere disconosciuta né la sua incidenza ridotta sulla base della gravità del reato, della capacità a delinquere, delle motivazioni personali del collaboratore o del tempo impiegato per acquisire riscontri
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Il regime dei riscontri nei procedimenti per delitti associativi impone regole sull'indefettibilità dei riscontri rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori, ma il rispetto di tali regole non annulla automaticamente il valore della collaborazione: il ritardo o la necessità di riscontri non sono, di per sé, motivo lecito per ridurre l'importanza della collaborazione
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Se il ricorso in Cassazione è accolto esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, consegue la declaratoria di irrevocabilità della sentenza nella parte relativa all'affermazione di responsabilità
Massime di principio
- La diminuzione di pena per attenuanti è discrezionale ma richiede motivazione logica e conforme ai parametri normativi; motivazioni illogiche o fondate su criteri estranei determinano annullamento e rinvio
- L'attenuante per dissociazione (art. 416-bis.1, 3° c.) va valutata principalmente sulla base dell'utilità obiettiva della collaborazione; fattori quali gravità del reato, motivazioni personali del dichiarante o il tempo impiegato per ottenere riscontri non possono di per sé ridurne l'incidenza
- Il valore probatorio della collaborazione può essere inficiato solo da elementi di corroborazione dissonanti; il mancato o tardivo reperimento di riscontri non giustifica automaticamente la riduzione della diminuzione di pena
- Se la Corte di Cassazione annulla soltanto la parte sanzionatoria, l'affermazione di responsabilità diventa irrevocabile e il giudice di rinvio deve riesaminare esclusivamente la misura della pena nel rispetto dei criteri indicati
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollecitare una motivazione che colleghi espressamente la misura della diminuzione all'utilità obiettiva delle dichiarazioni e contestare ogni motivazione fondata su elementi estranei al parametro normativo
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