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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33070/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per reati in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I ricorsi deducevano: per uno degli imputati, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità; per altri, la mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità patrimoniale ex art. 62, n. 4, c.p.; per altri ancora, l'omessa sospensione condizionale della pena e la mancata sostituzione con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis l. n. 689 del 1981; per un imputato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto che tutte queste censure esulassero dai motivi consentiti nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi con procedura de plano. Ha ritenuto che, per le sentenze ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione sia ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, i motivi proposti non rientravano in tali categorie. Quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica, la Corte ha osservato che essa era prospettata in modo inconsistente e, in sostanza, si traduceva in una contestazione inammissibile della motivazione sulla responsabilità. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    La deduzione dell'attenuante è stata ritenuta estranea ai motivi consentiti di ricorso avverso il patteggiamento.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Costituisce la base normativa dei reati in materia di sostanze stupefacenti oggetto del patteggiamento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La doglianza sulla qualificazione del fatto nella ipotesi lieve è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto.

  • art. 56-bis l. n. 689 del 1981

    La richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è stata ritenuta non deducibile con il ricorso proposto.

  • l. n. 103 del 2017

    La riforma ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare, in via surrettizia, la motivazione sulla responsabilità o la valutazione del fatto se il motivo non si traduce in una vera denuncia di errore di qualificazione giuridica manifestamente eccentrico o manifesto.
  • La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore risulti immediatamente percepibile e non richieda un nuovo apprezzamento del merito.
  • Le doglianze relative a attenuanti, benefici di pena o sostituzioni sanzionatorie, se non ricondotte ai limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non possono essere esaminate nel ricorso per cassazione contro il patteggiamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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