Cassazione Civile, Ordinanza n. 02013/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni verbali di accertamento elevati dalla Polizia stradale per violazione dell'art. 179, comma 2, cod. strada, perché un autocarro di proprietà della società ricorrente sarebbe circolato senza inserire la carta tachigrafica. In primo e secondo grado l'opposizione è stata rigettata. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe valutato correttamente la documentazione prodotta, in particolare l'autorizzazione all'uso della targa prova, che secondo la ricorrente integrava un'esimente, e avrebbe motivato in modo contraddittorio sulla sufficienza di tali documenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 13 l. n. 689/1981, dell'art. 13, comma 3, della circolare ministeriale 22 luglio 2011 e dell'art. 19, comma 3, reg. CE n. 561/2006, sostenendo che i dati del tachigrafo non potevano essere usati come prova senza un apposito verbale di download/formalizzazione. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché chiedeva in sostanza un riesame del merito e non confutava specificamente l'inapplicabilità dell'esimente della targa prova; ha inoltre osservato che il secondo motivo riguardava un accertamento di fatto del giudice di merito sulla corretta applicazione della circolare ministeriale. È stata richiamata anche l'inammissibilità della censura ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, poiché la decisione d'appello era fondata sulle stesse ragioni di fatto del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non aggredisse specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle prove e della vicenda di fatto; ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricordando che tali vizi sono configurabili solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dal prudente apprezzamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che esso investisse un apprezzamento di fatto già compiuto dal giudice di merito e ha considerato non pertinenti i precedenti invocati. Non è stata disposta liquidazione delle spese per mancata difesa delle controparti; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 179, comma 2, cod. strada
Norma sostanziale posta a fondamento dei verbali opposti, relativa alla violazione contestata per circolazione del veicolo senza carta tachigrafica inserita.
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato come parametro della censura di motivazione apparente o viziata, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto al riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti dalla legge.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dal prudente apprezzamento senza base normativa.
art. 360 c.p.c., n. 4
Invocato dal ricorrente per il vizio di motivazione/violazione di legge processuale, ma la Corte ha escluso la specifica incidenza sulle rationes decidendi.
art. 360 c.p.c., n. 5
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha osservato che tale censura non è proponibile ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. quando l'appello è deciso sulle stesse ragioni di fatto del primo grado.
art. 13, legge n. 689 del 1981
Richiamato in relazione al procedimento di accertamento e alla possibilità di utilizzare i dati del tachigrafo come prova.
art. 13, comma 3, circolare ministeriale 22 luglio 2011
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse verificato in fatto la corretta applicazione della circolare da parte dell'Amministrazione.
art. 19, comma 3, reg. CE n. 561/2006
Richiamato dal ricorrente in tema di utilizzo e verbalizzazione dei dati del tachigrafo; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura nel giudizio di legittimità.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Esclude la proponibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dal prudente apprezzamento; non basta contestare la ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se si limita a chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, è inammissibile.
- Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, non è proponibile in cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi disciplinati dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Le contestazioni sull'idoneità o sulla regolarità della documentazione utilizzata per l'accertamento di una violazione amministrativa, se risolte dal giudice di merito mediante apprezzamento fattuale, non sono di regola sindacabili in cassazione come meri errori di diritto.
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