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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15505/2020 del 21/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società consumatrice finale aveva chiesto, ai sensi dell’art. 14 del TUA, il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica utilizzata nel proprio stabilimento nel periodo giugno 2010-dicembre 2011. Dopo il diniego, la Commissione tributaria di primo grado di Trento aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria di secondo grado, con sentenza del 27 settembre 2017, aveva respinto in parte l’appello della società concessionaria della riscossione, ritenendo il consumatore legittimato a chiedere il rimborso e l’addizionale incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice tributario e carenza di interesse attuale della contribuente, poiché non aveva versato direttamente il tributo all’Erario; (2) difetto di legittimazione attiva del consumatore finale a chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso delle addizionali; (3) insussistenza del contrasto tra l’addizionale e il diritto dell’Unione e contestazione dell’efficacia diretta della direttiva. La controricorrente ha inoltre sostenuto che l’impossibilità giuridica di ottenere dal fornitore la restituzione avrebbe giustificato l’azione diretta contro l’Amministrazione. La Corte ha dichiarato inammissibili le note di replica depositate dopo l’udienza e ha accolto l’eccezione di inammissibilità della notificazione del ricorso all’Agenzia delle dogane, estranea al giudizio di merito e non destinataria della domanda.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la decisione di merito della Commissione tributaria di primo grado aveva comportato una statuizione implicita sulla giurisdizione, non impugnata sul punto, con formazione del giudicato implicito; la censura relativa all’interesse, inoltre, era stata impropriamente proposta come questione di giurisdizione. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il fornitore è il soggetto passivo dell’accisa e dell’addizionale e l’unico legittimato, in via ordinaria, a domandarne il rimborso all’Amministrazione. Il consumatore finale, cui l’onere è stato trasferito, può agire civilisticamente per la ripetizione dell’indebito contro il fornitore; può rivolgersi direttamente all’Amministrazione soltanto in via eccezionale, se l’azione contro il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile in ragione della situazione di quest’ultimo, e previa allegazione e prova dei relativi presupposti. La controricorrente non aveva allegato né provato che il fornitore non potesse chiedere il rimborso o che non avesse presentato la domanda. Il terzo motivo, relativo alla compatibilità dell’addizionale con il diritto dell’Unione e all’efficacia della direttiva, è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate per la sostanziale novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. 504/1995

    Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione tempo:1s) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore.

    Il rimborso dell’accisa indebitamente pagata è richiesto in via ordinaria dal fornitore, soggetto passivo del tributo; il consumatore finale non è legittimato a presentare direttamente l’istanza all’Amministrazione.

  • art. 29, comma 2, L. 428/1990

    Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione tempo:1s) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore.

    Nel caso di tributi rilevanti per l’ordinamento dell’Unione, la disciplina del rimborso non attribuisce al consumatore finale, per il solo fatto di averne sopportato economicamente l’onere, la legittimazione ordinaria verso l’Amministrazione.

  • art. 6, comma 3, D.L. 511/1988

    Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione tempo:1s) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore.

    Le addizionali sull’energia elettrica sono dovute dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale; la traslazione economica dell’onere sul consumatore non modifica l’identità del soggetto passivo del rapporto tributario.

  • art. 2697 c.c.

    In questo contesto, Aquaspace s.p.a. non ha allegato, nè tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 2951 del 16/02/2016; Cass. n. 16904 del 27/06/2018).

    Il consumatore che invoca in via eccezionale la legittimazione ad agire direttamente contro l’Amministrazione deve allegare e provare i fatti che rendono impossibile o eccessivamente difficile ottenere la restituzione dal fornitore.

  • art. 24 D.Lgs. 546/1992

    La Commissione tributaria di primo grado ha deciso nel merito ritenendo implicitamente la giurisdizione del giudice tributario e nessuna delle parti ha appellato sulla specifica questione, con conseguente formazione di un giudicato implicito (tra le tante, Cass. S.U. n. 27531 del 20/11/2008; Cass. S.U. n. 2067 del 28/01/2011; Cass. n. 19792 del 28/09/2011; Cass. n. 6966 del 20/03/2013; Cass. S.U. n. 9693 del 22/04/2013).

    La Corte richiama la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione quando il giudice di primo grado decide nel merito e la questione non viene specificamente devoluta al giudice d’appello.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di Aquaspace s.p.a.

    Quando, accolto il ricorso, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • In materia di accise e di addizionali sul consumo di energia elettrica, il fornitore è il soggetto passivo obbligato verso l’Amministrazione finanziaria. Il trasferimento economico dell’onere al consumatore finale non lo rende parte del rapporto tributario né gli attribuisce, di regola, la legittimazione a chiedere direttamente all’Erario il rimborso.
  • Il consumatore finale che abbia sopportato l’addebito di un’accisa o di un’addizionale indebitamente applicata può chiedere la restituzione al fornitore mediante l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito. Il rimborso dell’imposta da parte dell’Amministrazione al fornitore può essere richiesto, nei casi previsti, dopo che il consumatore abbia ottenuto una pronuncia definitiva di restituzione.
  • La legittimazione straordinaria del consumatore ad agire direttamente contro l’Amministrazione è eccezionale e presuppone che l’azione restitutoria contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile in relazione alla situazione di quest’ultimo. Il consumatore deve allegare e provare tali circostanze; il solo fatto che l’indebito discenda dal contrasto tra una norma nazionale e una direttiva non è sufficiente.
  • Quando il giudice di primo grado decide nel merito, implicando il riconoscimento della propria giurisdizione, e la statuizione non viene specificamente impugnata in appello, sulla giurisdizione si forma il giudicato implicito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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