Cassazione Civile, Ordinanza n. 12952/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di una somma dovuta in conseguenza di una precedente vicenda processuale: in appello era stata disposta la restituzione di quanto un creditore aveva versato all’avvocato della controparte a seguito di una sentenza poi riformata, con compensazione delle spese del primo grado. Il debitore ingiunto proponeva opposizione sostenendo che non esistesse un effettivo credito restitutorio e che il pagamento non fosse stato liberatorio, perché eseguito in favore del difensore della controparte senza prova che costui fosse autorizzato a riscuotere o a rilasciare quietanza. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi l’appello, il soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità e vizio di motivazione della sentenza d’appello, per avere ritenuto provato il pagamento liberatorio e la conseguente obbligazione restitutoria senza adeguata dimostrazione della buona fede del creditore originario; 2) violazione degli artt. 356 e 281 sexies c.p.c. e del diritto di difesa, assumendo omessa motivazione su alcuni passaggi fattuali e sull’istanza di prova testimoniale; 3) violazione dell’art. 1188 c.c. e del modello motivazionale, contestando che il difensore potesse ricevere il pagamento in assenza di specifica procura o indicazione del creditore, nonché la ritenuta esistenza di fatti concludenti e del vantaggio economico; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in note difensive che, secondo il ricorrente, avrebbero escluso la buona fede del pagamento effettuato al difensore. Le parti resistenti sono gli eredi del creditore originario che avevano ottenuto il decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il Tribunale aveva già fornito una motivazione sufficiente e non apparente; la censura sulla violazione dell’art. 1188 c.c. in realtà mirava a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove; le doglianze sull’omessa motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi non superavano i limiti del giudizio di legittimità e, in presenza di doppia conforme, non erano state rispettate le condizioni processuali richieste per dedurre il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese, dando inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato dal ricorrente come parametro della censura sulla motivazione della sentenza.
art. 281-sexies c.p.c.
la Corte afferma che il modello decisionale semplificato è rispettato se la motivazione, anche sintetica, consente di ricostruire i fatti e la soluzione logico-giuridica della controversia.
art. 1188, comma 1, c.c.
richiamato in relazione al pagamento al soggetto legittimato a ricevere; la Corte conferma che la legittimazione del difensore può derivare anche da indicazione del creditore o da fatti concludenti, non solo da espressa procura ad incassare.
art. 1176, comma 1, c.c.
richiamato dal ricorrente nella prospettazione del primo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 356 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per lamentare un vizio del giudizio di appello in punto di motivazione e prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, con specifici oneri di allegazione.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve superare la preclusione dimostrando che la base fattuale della decisione d’appello non coincide con quella di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
L. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter
richiamati in relazione alla formazione e attestazione di conformità delle copie analogiche di atti digitali nel processo di cassazione, ratione temporis non integralmente telematico.
art. 16 d.l. n. 179 del 2012 conv. in l. n. 221 del 2012
richiamato come eccezione relativa alle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria nel processo telematico.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile o comunque non fondato come errore di diritto.
- La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; è invece sufficiente, anche in forma sintetica, se consente di comprendere i fatti rilevanti e la soluzione adottata.
- In tema di pagamento al terzo, la legittimazione a ricevere può risultare non solo da una procura espressa, ma anche dall’indicazione del creditore o da elementi concludenti desumibili dal comportamento delle parti e dal contesto della vicenda.
- Per denunciare utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. occorre indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invoca il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. deve anche superare la preclusione derivante dall’art. 348-ter c.p.c., dimostrando la non coincidenza della base fattuale delle due decisioni di merito.
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