Sentenza n. 673/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento del permesso di costruire n. 2 del 26 gennaio 2026, rilasciato dal Comune di Monteforte Irpino in favore della società FMGN S.r.l. per la "realizzazione di un fabbricato industriale a non specifica destinazione alla via Taverna Campanile, in catasto al foglio 27 particelle 1179 e 1200".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 2 del 26 gennaio 2026 per la realizzazione di un fabbricato industriale, nonché nota comunale di riscontro negativo a una richiesta di chiarimenti
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato, in primo luogo, la violazione del vincolo pertinenziale a parcheggio derivante dal precedente permesso di costruire n. 26 del 26 marzo 2007 e l'erronea determinazione del fabbisogno di parcheggi, sostenendo che il fabbisogno effettivo fosse pari a 10.173 mq e che la superficie realmente disponibile fosse soltanto di 6.398 mq, non potendosi computare strade comunali, aree verdi e zone destinate a servizi tecnici. In secondo luogo, ha dedotto l'indisponibilità dell'area oggetto dell'intervento, poiché il piano di emergenza comunale, approvato con delibera consiliare n. 42 del 28 settembre 2022, la destinava ad area di ricovero R4 per la popolazione in caso di calamità.
La decisione
Il ricorso è stato deciso in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'asservimento delle particelle a parcheggio pertinenziale, rilevando che il lotto acquistato dalla società beneficiaria non comprendeva aree pertinenziali destinate a parcheggio, a differenza di altro lotto cui era riferita un'area di 7.552,46 mq. La censura sulla determinazione del fabbisogno di parcheggi è stata dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione e interesse, poiché la vicinitas, in assenza di ulteriori profili di pregiudizio, non dimostra da sola l'interesse concreto e differenziato, soprattutto quando la contestazione si risolve nel contrasto alla concorrenza e alla libertà di stabilimento altrui. Il TAR ha invece accolto la censura relativa al piano di emergenza comunale. Ha affermato che la destinazione dell'area ad accoglienza e ricovero della popolazione in caso di calamità non è priva di effetti giuridici: essa funzionalizza l'area alle esigenze di protezione civile e limita la concreta utilizzabilità del terreno. Pur non imponendo il mantenimento dell'area sgombra né eliminando la possibilità di sfruttamento economico nei periodi ordinari, tale destinazione impedisce il rilascio di titoli edilizi incompatibili con le necessità di protezione civile. Poiché il Comune non aveva svolto questa valutazione prima del rilascio del permesso, il TAR ha annullato il permesso di costruire. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
art. 12, comma 4, d.lgs. 1/2018
inserito all’art. 12, comma 4, della d.lgs. n. 1 del 2018
Prevede il piano di emergenza comunale, avente natura obbligatoria e funzione programmatoria nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile.
d.l. 59/2012
introdotto dal d.l. n. 59 del 2012
Fonte richiamata dal giudice per l'introduzione della disciplina del piano di emergenza comunale.
Massime di principio
- La destinazione di un'area, mediante il piano di emergenza comunale, all'accoglienza e al ricovero della popolazione colpita da calamità produce effetti giuridici e funzionalizza l'area alle esigenze di protezione civile.
- La destinazione emergenziale non impone necessariamente che l'area resti libera né esclude ogni sfruttamento economico durante i periodi ordinari, ma limita la concreta utilizzabilità del terreno e impedisce il rilascio di titoli edilizi incompatibili con le esigenze di protezione civile attivabili in caso di emergenza.
- Prima di rilasciare un titolo edilizio relativo a un'area destinata dal piano di emergenza comunale a ricovero della popolazione, l'amministrazione deve valutare specificamente la compatibilità dell'intervento con le esigenze tipiche di protezione civile; l'omissione di tale valutazione determina l'illegittimità del titolo.
- La mera vicinitas non dimostra automaticamente la legittimazione e l'interesse a ricorrere contro la determinazione del fabbisogno di parcheggi o contro un titolo edilizio, quando non siano allegati ulteriori pregiudizi differenziati e la contestazione sia sostanzialmente diretta a contrastare la concorrenza o la libertà di stabilimento altrui.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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