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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26906/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di decreti di asservimento emessi dalla società ferroviaria nell'ambito di interventi di mitigazione acustica sulle tratte ferroviarie in esercizio, con liquidazione di indennità ai proprietari dei fondi finitimi. Gli atti sono stati registrati avvalendosi dell'esenzione prevista per gli atti di espropriazione per pubblica utilità. L'Ufficio ha tuttavia emesso avvisi di liquidazione recuperando l'imposta di registro in misura ordinaria e l'imposta di bollo, ritenendo non applicabili le agevolazioni. In appello la CTR della Liguria ha confermato il diniego, qualificando la società come soggetto di diritto privato, distinto dallo Stato, pur se controllato pubblicamente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, dedotta in relazione a precedenti sentenze tra le stesse parti; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR ignorato i giudicati esterni che avrebbero già accertato l'equiparazione della società allo Stato ai fini fiscali; 3) violazione delle norme sull'esenzione fiscale degli atti di espropriazione e dell'art. 24 della L. n. 210/1985, sostenendo che la società, pur formalmente costituita in forma di s.p.a., sarebbe la continuazione dell'ente pubblico ferroviario e dunque dovrebbe beneficiare del trattamento agevolato riservato allo Stato o agli enti pubblici nell'esercizio di poteri espropriativi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno. Ha osservato che la CTR non si è espressamente confrontata con tale eccezione e che il rigetto nel merito della questione principale non può valere come rigetto implicito del giudicato esterno, trattandosi di eccezione e non di mera argomentazione difensiva. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudicato invocato fosse astrattamente rilevante, poiché riguardava una questione permanente e identica, ossia la natura soggettiva della società ai fini dell'applicazione dell'esenzione. Il primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è veicolata come vizio processuale deducibile in cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può precludere la decisione su una questione già definitivamente risolta tra le stesse parti, quando la questione sia identica e rilevante nel rapporto dedotto.

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986

    Invocato quale base dell'esenzione dall'imposta di registro per gli atti di espropriazione per pubblica utilità.

  • art. 22 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972

    Richiamato insieme alle altre disposizioni agevolative per sostenere l'esenzione anche dall'imposta di bollo.

  • art. 24 della L. n. 210 del 1985

    Richiamato dalla contribuente per sostenere l'estensione del regime agevolativo agli interventi espropriativi posti in essere da soggetti pubblici o equiparati allo Stato.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione semplificata può consentire una risposta implicita alle tesi difensive, ma non può sostituire la decisione espressa su domande ed eccezioni di parte.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un'eccezione di giudicato esterno integra un vizio denunciabile in cassazione quando il giudice di merito non si confronti affatto con la questione devoluta.
  • Il rigetto nel merito della domanda principale non equivale, di per sé, a rigetto implicito dell'eccezione di giudicato esterno, poiché le eccezioni richiedono una presa di posizione del giudice, ancorché anche sintetica.
  • Il giudicato esterno è rilevante anche quando attenga a una questione permanente o stabile del rapporto, come la qualificazione soggettiva di un soggetto ai fini tributari, e non a una mera variabile legata al singolo atto o periodo d'imposta.
  • Nel contenzioso tributario è ammissibile il ricorso cumulativo contro più sentenze diverse quando esse dipendano dalla soluzione di una medesima questione di diritto comune e identica per tutte le cause.
  • Le agevolazioni fiscali invocate per atti di espropriazione devono essere verificate anche in relazione alla natura soggettiva dell'ente che pone in essere l'atto, e tale qualificazione può essere preclusa da un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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