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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 261 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Capacità dell'Ufficio locale di stare in giudizio - Intervento in giudizio, insieme al ricorrente, dei destinatari dell'atto impugnato - Termine decadenziale per la proposizione di documenti - L'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni - L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare - Facoltà, in appello, di depositare nuovi documenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

E S.r.l. impugnava una cartella esattoriale per ritenute/IRPEF/tributi sostitutivi per il 2014, deducendo: nullità/inesistenza giuridica della notificazione; mancata comunicazione dell'esito della liquidazione e assenza del contraddittorio preventivo (art.36-bis DPR 600/1973); mancata allegazione della comunicazione di irregolarità; carenza di motivazione del ruolo e della cartella; mancanza di sottoscrizione del ruolo. Procedimentalmente la società eccepiva tardività e inammissibilità dell'intervento volontario in primo grado dell'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale I di Torino e contestava la legittimazione/validità della sottoscrizione degli atti e la utilizzabilità dei documenti prodotti dall'ufficio.

La decisione

La C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado e respinto integralmente il ricorso di E S.r.l. Ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino nonostante la sottoscrizione da parte del preposto (firma su delega non depositata), in linea con la giurisprudenza che riconosce la capacità di stare in giudizio dell'ufficio rappresentato dal direttore o dal preposto. Ha dichiarato che l'intervento volontario dell'Ufficio in primo grado era tempestivo (ammissibile fino all'udienza di discussione ai sensi degli artt. 267-268 c.p.c. richiamati dal d.lgs. 546/92) mentre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92 si riferisce esclusivamente al deposito di documenti e non alla costituzione/intervento. Ha ammesso la produzione dei documenti in appello (art.58 d.lgs.546/92) e li ha ritenuti idonei a dimostrare la regolare sottoscrizione del ruolo; ha inoltre ritenuto sanata la presunta nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c. e giurisprudenza). Di conseguenza ha rigettato il ricorso e condannato E S.r.l. al pagamento delle spese in favore di entrambi gli uffici (€2.500,00 per ciascun grado, per ciascun ufficio).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 10 e art. 11, comma 2

    Riconoscono la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente (preposto inteso come delegato in via generale); la sottoscrizione del preposto è dunque validamente apposta salvo che non sia eccepita e provata l'usurpazione o la non appartenenza all'ufficio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 14, commi 3,4,5

    "Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso"; "Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili"; "I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente."

    Regola l'intervento volontario nel processo tributario senza prevedere un termine di decadenza specifico per l'intervento; gli intervenienti devono costituirsi nelle forme previste per la parte resistente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 32, comma 1

    "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1"

    Stabilisce un termine decadenziale esclusivamente per il deposito dei documenti; non crea un termine per la costituzione o per l'intervento in giudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 23

    Prevede la possibilità e i termini per la costituzione della parte resistente (giurisprudenza interpreta termine di 60 giorni dalla notifica per esercitare alcune eccezioni), ma la mancata costituzione nei termini non comporta inammissibilità automatica della difesa; il diritto di difesa va comunque garantito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 58, comma 2

    Consente alle parti in appello di depositare nuovi documenti; la loro produzione è ammissibile anche se la produzione in primo grado era irrituale.

  • Codice di procedura civile - art. 268

    "L'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni"

    Nel richiamo all'applicazione delle norme civili, l'intervento può avvenire fino alla precisazione delle conclusioni (anche fino all'udienza di discussione); il terzo non può però compiere atti ormai preclusi alle altre parti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 12

    Richiama i requisiti formali del ruolo; la giurisprudenza ha affermato che l'omessa sottoscrizione non comporta sanzione automatica e vige la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, con onere probatorio a carico del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 26, comma 5 (richiamo art.60 DPR 600/1973)

    Collegamenti normativi che permettono l'applicazione di istituti processuali alle notificazioni delle cartelle; consente l'applicazione della disciplina sulle notificazioni civili mediante rinvio.

  • Codice di procedura civile - art. 156

    Consente la sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (sanatoria della notificazione irrituale quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto, come avviene con la successiva impugnazione).

Massime di principio

  • L'intervento volontario di un ufficio impositore o di terzi nel processo tributario è ammesso fino alla discussione/precisazione delle conclusioni (art.268 c.p.c. applicato per richiamo), pertanto non esiste un termine di decadenza specifico per l'intervento stesso nell'ambito del d.lgs. 546/92.
  • I termini di cui all'art.32 d.lgs.546/92 sono termini decadenziali riferiti al deposito documentale e non ostano alla costituzione o all'intervento tardivo; tuttavia, dopo lo scadere di tali termini la parte non può più depositare documenti in quella sede salvo utilizzo dell'appello (art.58).
  • La sottoscrizione di atti da parte del 'preposto' del reparto competente dell'Agenzia è validamente considerata come espressione della volontà dell'ufficio anche in assenza di delega specifica depositata, salvo che non sia eccepita e provata l'usurpazione o la non appartenenza dell'operatore all'ufficio.
  • L'interventore adesivo, di regola, non ha autonoma legittimazione ad impugnare; tuttavia la presenza di un autonomo appello della parte adiuvata rende ammissibile anche l'impugnazione dell'interveniente adesivo.
  • Difetti formali della cartella (es. modalità di trasmissione del file, omessa sottoscrizione del ruolo) possono essere sanati/essere irrilevanti se il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (sanatoria per raggiungimento dello scopo) o non fornisce prove specifiche contrarie.
  • In appello le parti possono depositare nuovi documenti e la loro produzione è generalmente ammessa anche se tardiva o irrituale in primo grado; tali documenti possono essere utilizzati per dimostrare la regolarità degli atti impugnati.
  • Pratica consigliata: contestare formalmente e provare l'eventuale usurpazione di firma o la non appartenenza dell'operatore all'ufficio; se si agisce come interveniente, depositare tempestivamente e, se disponibile, sfruttare l'appello per integrare la prova documentale.

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