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Sentenza

Sentenza del 14/06/2019 n. 16005 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2006, con cui il Comune aveva recuperato una maggiore imposta di 37.803,35 euro, oltre sanzioni e interessi, valorizzando contabilmente alcune opere idrauliche e componenti degli impianti delle centrali idroelettriche non risultanti adeguatamente accatastate. La ricorrente contestava il potere del Comune di determinare autonomamente la base imponibile in presenza di dichiarazioni Docfa e dati catastali, la carenza di motivazione dell'avviso e l'applicazione delle sanzioni, invocando l'incertezza normativa e l'assenza di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo il ricorso al criterio contabile per beni non iscritti in catasto con attribuzione di rendita e riconoscendo al Comune il potere di rettificare dichiarazioni incomplete o di procedere ad accertamento d'ufficio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata trascrizione dell'avviso di accertamento e ha accolto il terzo motivo, rilevando un'oggettiva incertezza normativa sulla computabilità delle componenti impiantistiche e sulla distinzione tra criterio catastale e criterio contabile per l'anno 2006. La sentenza è stata cassata limitatamente alle sanzioni, dichiarate non dovute; l'imposta accertata è rimasta sostanzialmente confermata. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito e le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori previsti dalla legge. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo criteri contabili fino all'anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.

    Il criterio contabile opera per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto con attribuzione di rendita. La richiesta di attribuzione della rendita determina il passaggio al sistema catastale, anche se la rendita non è ancora stata definita. Nel caso concreto, tuttavia, la categoria F/4 non aveva una rendita riferibile alla centrale e quindi non impediva l'accertamento contabile dei beni omessi.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2

    Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.

    Il Comune può rettificare dichiarazioni incomplete o inesatte e procedere d'ufficio quando risultino beni imponibili non dichiarati, senza sostituirsi necessariamente all'Agenzia del Territorio nella determinazione catastale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3

    Le sanzioni non sono applicabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Consente la disapplicazione delle sanzioni tributarie quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    La responsabilità sanzionatoria tributaria richiede un elemento soggettivo, ossia dolo o colpa; nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha deciso la questione sulla base dell'incertezza normativa oggettiva.

  • L. n. 88 del 2005, art. 4, e D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies

    Le disposizioni sono state considerate rilevanti per individuare le componenti impiantistiche fisse delle centrali elettriche potenzialmente soggette a inclusione nella rendita catastale e, quindi, all'imposizione.

  • L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58

    Il Comune deve attivare la procedura di revisione catastale quando il classamento sia non aggiornato o palesemente incongruo. Tale procedura non era necessaria nel caso concreto, poiché l'accertamento riguardava beni omessi e non una mera contestazione della congruità della rendita.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1

    Il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, si applica secondo le istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 30 novembre 2012.

    La norma ha recepito criteri chiarificatori sulla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari speciali, confermando l'inclusione delle componenti impiantistiche essenziali all'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile.

Massime di principio

  • La presenza di una dichiarazione Docfa o di un'iscrizione catastale non impedisce al Comune di accertare beni o porzioni immobiliari effettivamente esistenti ma omessi dalla dichiarazione, soprattutto quando l'accatastamento non comporta l'attribuzione di una rendita.
  • Il criterio contabile per gli immobili del gruppo D è applicabile finché non esiste una rendita catastale attribuita; una categoria catastale priva di rendita, come la F/4, non equivale necessariamente a un accatastamento definitivo ai fini della base imponibile.
  • Il Comune può procedere direttamente alla rettifica o all'accertamento di beni non dichiarati, mentre deve coinvolgere l'Agenzia catastale quando intende contestare soltanto l'incongruità o l'erroneità del classamento esistente.
  • La motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi concretamente; in sede di legittimità, è necessario trascrivere integralmente o nei punti decisivi gli atti su cui si fonda la censura.
  • Le sanzioni possono essere annullate quando, per il periodo d'imposta considerato, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, norme di difficile interpretazione o chiarimenti amministrativi e legislativi intervenuti solo successivamente.
  • L'annullamento delle sanzioni per incertezza normativa non comporta automaticamente l'annullamento dell'imposta principale: il contribuente può risultare vincitore soltanto sul profilo sanzionatorio.

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