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Sentenza

Sentenza n. 1887/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 33/2024, depositata il 31.01.2024

Giustizia amministrativa202503269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 33/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024, per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 33/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro. Deduceva l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione. L'azione non comprendeva le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, essendo state distratte in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'oggetto azionato e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lecco, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Le spese del giudizio sono state compensate, poiché il ricorrente aveva promosso due distinti giudizi di ottemperanza per l'esecuzione del medesimo titolo, in contrasto con i principi di economicità e concentrazione processuale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo esecutivo consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione e di impartire un termine per il pagamento in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia eseguito il pagamento.
  • Quando l'amministrazione costituita non contesta né l'an né il quantum del credito e non documenta alcun pagamento, neppure parziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta contestualmente all'ordine di pagamento, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dall'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa comunicazione dell'inottemperanza da parte del creditore.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, in relazione al tempo effettivamente trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • La proposizione di distinti giudizi di ottemperanza per l'esecuzione del medesimo titolo, quando le pretese siano state trattate unitariamente nel giudizio di cognizione, può giustificare la compensazione delle spese per contrasto con i principi di economicità e concentrazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàAbuso del diritto e del processo

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