Sentenza n. 737/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 25.2.2025, successivamente notificata, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Frignano, riportandosi al verbale di sopralluogo prot. n. 2177 del 19.2.2025, ha ingiunto la sospensione ad horas di qualsiasi attività edilizia e la demolizione dei volumi e delle superfici ritenuti eccedenti a quelli riportati nell’atto originario di compravendita, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente, ed in particolare: 1) del verbale di sopralluogo prot. n. 2177 del 19.2.2025, non conosciuto, reso dall’Ufficio Tecnico in assenza di qualsivoglia garanzia di partecipazione procedimentale, con cui veniva segnalata l’esistenza dell’abuso contestato; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori e demolizione di volumi, superfici e opere ritenuti abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune, richiamando un verbale di sopralluogo, ha ingiunto la sospensione immediata delle attività edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Gli abusi contestati consistevano, tra l'altro, nella realizzazione di un corpo di fabbrica di circa 32 mq in luogo di un preesistente terrazzo, nella realizzazione di una scala di collegamento, nella traslazione di un blocco scala, nella realizzazione e chiusura di balconi, in divisioni, ampliamenti, frazionamenti, fusioni e cambi di destinazione d'uso non assistiti da titolo, nonché nel rifacimento di piattabande su murature portanti, nella realizzazione di un soppalco e nel recupero delle armature di solai, interventi non contemplati dalla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata nel 2024. La ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti della sanzione ripristinatoria, sostenendo la legittima preesistenza dell'immobile nella consistenza attuale sulla base della dichiarazione resa dalla venditrice nell'atto di compravendita del 1990, dell'esistenza di una licenza edilizia del 1966 successivamente smarrita dal Comune e di aerofotogrammetrie del 1955 e del 1974. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione, indeterminatezza dell'oggetto dell'ordinanza, erronea localizzazione di alcune opere e violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'onere di provare l'epoca di realizzazione e la legittimità edilizia delle opere gravasse sulla proprietaria, secondo il principio di vicinanza della prova. La documentazione prodotta non ha raggiunto il livello di rigore, certezza e univocità necessario: l'aerofotogrammetria del 1955 non risultava chiara e non consentiva di individuare il corpo di fabbrica, la scala e i balconi; la dichiarazione contenuta nell'atto di compravendita non costituiva prova sufficiente; la licenza edilizia del 1966 non era stata reperita e non era stata neppure richiamata nella SCIA del 2024. La mancata dimostrazione della legittima preesistenza nella consistenza accertata dall'amministrazione rendeva infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Gli errori del Comune nell'indicazione di alcuni punti cardinali sono stati ritenuti irrilevanti. L'ordinanza non è stata considerata indeterminata, poiché descriveva puntualmente le opere e imponeva il ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di parcellizzare gli interventi, dovendo la loro incidenza essere valutata complessivamente e globalmente. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 7 l. 241/1990: l'ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del privato incidere sull'esito. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di demolizione e del ripristino delle opere edilizie abusive.
art. 7 l. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio del procedimento per l'ordinanza di demolizione di opere abusive, in quanto atto vincolato e non condizionato dalla partecipazione del privato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione all'ordinanza del Consiglio di Stato che ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla legittimità edilizia di un manufatto, l'onere di provare l'epoca di realizzazione e la preesistenza legittima dell'opera grava sul proprietario o sul responsabile dell'abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- La prova della risalenza e della legittimità edilizia deve essere rigorosa e basata su documenti certi, univoci ed elementi oggettivi; non sono sufficienti dichiarazioni rese da privati o dichiarazioni sostitutive non verificabili.
- In presenza di una pluralità di opere edilizie incidenti sulla consistenza e sulla struttura dell'immobile, la valutazione della loro abusività deve essere complessiva e globale, senza parcellizzare gli interventi per ridurne artificiosamente la rilevanza urbanistico-edilizia.
- Un'ordinanza di demolizione è sufficientemente determinata quando descrive le opere abusive e indica il ripristino dello stato dei luoghi, anche se contiene errori meramente materiali nell'individuazione di alcuni punti cardinali, ove tali errori non impediscano l'identificazione degli interventi.
- L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata e, di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale non potrebbe modificare l'esito dell'azione repressiva.
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