Sentenza del 10/04/2018 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - induttivo - ricostruzione dei ricavi - presunzioni - fatto storico - certezza - inoppugnabilità della sua valutazione - presunzioni fondate su valutazioni soggettive - illegittime
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito induttivamente il reddito d’impresa per il 2009 dopo la mancata risposta della società a un questionario e la mancata produzione della documentazione contabile. Il reddito era stato determinato applicando un criterio presuntivo secondo cui il reddito d’impresa doveva essere pari al doppio della retribuzione annua di un dipendente, moltiplicato per il numero dei soci e integrato con una remunerazione presunta delle socie. La contribuente contestava sia la legittimità dell’accertamento induttivo sia l’assenza di una base oggettiva del criterio di calcolo.
La decisione
La Commissione ha riconosciuto che la mancata risposta al questionario costituiva, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del D.P.R. n. 600/1973, un presupposto formale idoneo a consentire l’accertamento induttivo. Tuttavia, ha ritenuto illegittima la concreta ricostruzione del reddito, perché fondata su valutazioni soggettive degli accertatori e non su fatti storici certi, oggettivi e non controversi. L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato, confermando l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lett. d-bis), D.P.R. n. 600/1973
L’ufficio può procedere all’accertamento del reddito d’impresa in via induttiva [...] quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, primo comma, numeri 3) e 4).
La mancata risposta del contribuente a un questionario o a una richiesta di documentazione può legittimare formalmente il ricorso all’accertamento induttivo, anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
Art. 2729 cod. civ.
Le presunzioni devono fondarsi su un fatto storico certo, oggettivo e non controverso. La certezza riguarda non soltanto l’esistenza materiale del fatto, ma anche l’inoppugnabilità della sua valutazione; non è sufficiente una mera stima soggettiva dell’amministrazione.
Art. 32, comma 1, numeri 3) e 4), D.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base normativa degli inviti e delle richieste documentali la cui mancata evasione può consentire l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis).
Cassazione civile, sentenza n. 28049/2009
Richiamata come espressione dell’orientamento consolidato secondo cui l’omessa risposta al questionario può costituire presupposto legittimante dell’accertamento induttivo.
Cassazione civile, sentenza n. 1119/2017
Ha chiarito che il procedimento presuntivo richiede un fatto storico certo e non un elemento valutativo; la certezza deve riguardare anche l’inoppugnabilità della valutazione del fatto posto a base dell’inferenza.
Massime di principio
- La mancata risposta a un questionario dell’amministrazione finanziaria può legittimare formalmente l’accertamento induttivo, ma non rende automaticamente corretto ogni criterio di ricostruzione del reddito.
- Anche nell’accertamento induttivo più ampio, la presunzione deve partire da fatti oggettivi, verificabili e non controversi; non può fondarsi esclusivamente su stime soggettive o su parametri arbitrariamente elaborati dall’ufficio.
- Un criterio basato sul semplice rapporto tra retribuzioni, numero dei soci e reddito presunto è illegittimo se non è collegato a dati concreti dell’impresa, quali ricavi effettivi, costi, margini, volumi di attività o condizioni del mercato.
- La legittimità formale del ricorso all’accertamento induttivo e la fondatezza sostanziale della quantificazione sono questioni distinte: la prima può sussistere mentre la seconda può essere annullata.
- Quando il metodo presuntivo è privo di una base oggettiva e il vizio investe il criterio centrale dell’accertamento, il giudice può annullare integralmente l’atto invece di sostituirsi all’amministrazione nella determinazione del reddito.
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