Cassazione Penale, Sentenza n. 7066/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011. I ricorrenti deducono che è sopravvenuta una pronuncia (Corte d'appello di Roma, 5/7/2023, procedimento 'Mythos') che avrebbe delimitato temporalmente la partecipazione associativa dell'imputato a partire dal 2007; poiché l'acquisto dell'immobile da parte del coniuge risale al 1996, la correlazione temporale tra pericolosità e incremento patrimoniale sarebbe venuta meno, rendendo illegittima la confisca adottata in seguito al provvedimento ablatorio definitivo
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e nel merito respinti come infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fornito motivazione adeguata: la valutazione della pericolosità sociale e della correlazione temporale si fonda su un insieme di elementi descritti nel provvedimento ablatorio definitivo (compresi elementi informativi relativi agli anni '90, detenzione di armi, favoreggiamento di un latitante, ecc.). I giudici hanno osservato che i ricorrenti hanno riproposto argomentazioni già esaminate nel procedimento originario e in precedenti ricorsi, senza formulare critiche specifiche ai singoli elementi che avevano giustificato la confisca. Perciò la pronuncia del 5/7/2023 non è risultata idonea a modificare la valutazione complessiva della pericolosità fino al periodo dell'incremento patrimoniale oggetto di confisca. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia)
L'art. 28 è stato invocato in sede di revocazione della confisca; la Corte ha valutato che i presupposti della confisca (pericolosità sociale e correlazione temporale con incremento patrimoniale) erano stati accertati sulla base di un complesso di elementi e che la sopravvenuta pronuncia non modifica tale valutazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto dei ricorsi
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione relativa alla pronuncia di non luogo a procedere per effetto del principio 'bis in idem' nella sentenza della Corte d'appello di Roma; la decisione liquidatoria non è stata ritenuta, di per sé, idonea a escludere la pericolosità temporale già accertata
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale sul reato associativo evocata nei procedimenti penali (Itaca, Mythos) i cui accertamenti hanno rilevanza ai fini della valutazione della pericolosità sociale impiegata per la confisca
art. 4 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato nelle doglianze precedenti (ricorso per cassazione) quanto alla metodologia di accertamento della pericolosità sociale; la Cassazione aveva già dichiarato inammissibili i ricorsi anteriori chiarendo la base fattuale utilizzata dai giudici del merito
Massime di principio
- La revocazione di misure ablative per sopravvenienze richiede elementi veramente nuovi e tali da incidere concretamente sui presupposti che giustificarono la misura; non è sufficiente riproporre argomentazioni già valutate.
- La correlazione temporale tra acquisizione patrimoniale e pericolosità sociale va valutata nel contesto di un quadro probatorio complessivo: una singola pronuncia favorevole non annulla automaticamente precedenti elementi che indicano pericolosità anteriore.
- Se questioni sostanziali sono già state esaminate in precedenti gradi o in ricorsi passati, la loro riproposizione senza nuove criticità specifiche può comportare l'inammissibilità del rimedio.
- Le decisioni che dichiarano la non procedibilità per effetto del principio 'bis in idem' possono incidere sul quadro probatorio, ma la loro efficacia dipende dall'ambito oggettivo e temporale della pronuncia e da come essa si rapporta agli altri elementi valutati dai giudici della prevenzione.
- In casi analoghi, è cruciale documentare espressamente in che modo la nuova pronuncia modifica fattualmente e giuridicamente la valutazione precedente (es.: indicare fatti nuovi, prove non conosciute, o errori specifici nella precedente valutazione)
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