Ordinanza n. 2540/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di trasferimento proposta ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992, chiedendone la sospensione cautelare e il riesame. Il giudice ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris poiché il requisito dell'indisponibilità di altri familiari all'assistenza non è più richiesto dalla normativa, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 105/2022; inoltre, il ricorrente aveva comunque documentato l'impossibilità degli altri familiari individuati di prestare l'assistenza necessaria. Il diniego risultava altresì fondato su motivazioni organizzative generiche, riferite all'evento giubilare del 2025, ormai concluso da diversi mesi. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora in relazione alle esigenze di tutela rappresentate dal ricorrente.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha sospeso il provvedimento di diniego e ha ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, adottando un provvedimento più analiticamente motivato. Nel riesame l'Amministrazione dovrà valutare, all'attualità e in chiave comparativa, le esigenze di servizio presso il reparto di appartenenza, le scoperture di organico complessive e relative al ruolo degli assistenti, sia presso il reparto di appartenenza sia presso gli uffici richiesti o altri uffici vicini al domicilio del familiare da assistere, nonché ulteriori opzioni compatibili con i bisogni assistenziali dei familiari. È stato disposto il deposito delle successive determinazioni amministrative ed è stata fissata l'udienza pubblica per il 19 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33 l. 104/1992
Il giudice ha ritenuto che, a seguito delle modifiche normative richiamate, il requisito dell'indisponibilità di altri familiari all'assistenza non sia più richiesto per il trasferimento e che la decisione amministrativa debba comunque considerare adeguatamente le esigenze assistenziali e organizzative contrapposte.
d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105
È richiamato quale fonte delle modifiche all'art. 33 l. 104/1992 che hanno eliminato il requisito dell'indisponibilità di altri familiari all'assistenza.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare, accolta in presenza di adeguato fumus boni iuris e di periculum in mora.
Massime di principio
- Nel procedimento di trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992, l'Amministrazione non può fondare il diniego sul requisito dell'indisponibilità di altri familiari all'assistenza quando tale requisito sia stato eliminato dalla normativa vigente.
- Il diniego di trasferimento per esigenze organizzative deve essere sorretto da una motivazione concreta, attuale e analitica; il richiamo generico a esigenze straordinarie riferite a un evento ormai concluso non è sufficiente.
- Nel riesame di una domanda di trasferimento per esigenze assistenziali, l'Amministrazione deve comparare le esigenze di assistenza familiare con le effettive esigenze di servizio, considerando le scoperture di organico presso la sede di appartenenza e presso le sedi richieste o comunque vicine al domicilio del familiare.
- In sede cautelare, quando il diniego presenti profili di illegittimità relativi alla corretta applicazione dei requisiti normativi e alla motivazione delle esigenze organizzative, il giudice può sospendere l'atto e ordinare all'Amministrazione un riesame motivato, senza sostituirsi all'esercizio del potere amministrativo.
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