Cassazione Civile, Ordinanza n. 05549/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti del proprio ente datore di lavoro pubblico, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata durante una serie di contratti a tempo determinato e le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore e condannato l'ente al pagamento di somme calcolate anche tramite CTU; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva ridotto l'importo dovuto. In cassazione l'ente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva risposto in modo adeguato alla censura relativa alla mancata applicazione del blocco delle progressioni previsto dall'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010; con il secondo ha denunciato violazione di legge per avere la Corte escluso l'operatività del blocco sulle progressioni economiche; con il terzo ha nuovamente dedotto motivazione apparente per avere la sentenza affermato che la questione non era stata specificamente censurata, nonostante nell'appello fosse stata contestata proprio la quantificazione per mancato rispetto del blocco. Il lavoratore è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, fosse intellegibile e consentisse di comprendere la ratio decidendi; ha accolto il secondo motivo, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato il blocco delle progressioni di carriera introdotto dall'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, come esteso al 2014, incide sugli effetti economici e deve essere applicato a prescindere dal comportamento concreto dell'amministrazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo ricalcolo delle somme dovute, tenendo conto del blocco normativo delle progressioni, nonché per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, n. 4 c.p.c.
La mancanza di motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è contraddittoria in modo irriducibile o è obiettivamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a superare la censura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
"Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"
Il blocco riguarda gli effetti economici delle progressioni di carriera nel periodo previsto, senza impedire gli effetti giuridici; l'effetto economico non può essere riconosciuto nemmeno successivamente per il periodo coperto dal blocco.
art. 1, comma 1, lett. a), DPR n. 122/2013
Ha esteso il blocco delle progressioni anche all'anno 2014.
art. 4 CCNL EPR area dirigenza 96/97
Richiamato nel fatto storico come base del riconoscimento della seconda fascia stipendiale.
clausola 4 dell'Accordo quadro recepito nella Direttiva n. 99/70/CE
Richiamata dalla parte ricorrente nel quadro delle proprie pretese, ma non decisiva nella ratio della decisione di legittimità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni di carriera o i passaggi di fascia disposti nel periodo di blocco previsto dalla legge producono solo effetti giuridici e non economici; la successiva cessazione del blocco non consente di attribuire ex post effetti economici al periodo congelato.
- L'applicazione di un divieto legale di erogazione di trattamenti economici non può dipendere dal comportamento concreto dell'amministrazione, né dal fatto che essa abbia in passato utilizzato dati o prospetti interni incompatibili con il divieto.
- La motivazione apparente sussiste solo quando la decisione è priva di reale apparato argomentativo o è incomprensibile; non è sufficiente che sia sintetica o non affronti analiticamente ogni argomento, se la ratio decidendi è comunque intellegibile.
- Quando la censura di una parte investe la quantificazione del dovuto e la decisione di merito la risolve con un riferimento alla documentazione prodotta e alla ricostruzione del CTU, la contestazione di motivazione apparente non regge se il percorso logico è comunque ricostruibile.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve rideterminare il credito applicando il vincolo normativo imperativo, prescindendo da eventuali riconoscimenti di fatto incompatibili con la disciplina legale.
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