Cassazione Penale, Sentenza n. 40584/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Padova del 6 agosto 2023, ritenendo il reclamo intempestivo e privo di motivi. Ros contestava che il reclamo era stato invece depositato presso l'ufficio matricola del carcere in data 18 agosto 2023, entro il termine di dieci giorni decorrente dalla notifica (9 agosto 2023), e che conteneva plurime censure specifiche, quindi non poteva essere dichiarato inammissibile de plano dal Presidente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha sancito che la dichiarazione di inammissibilità 'de plano' nei procedimenti di impugnazione può essere emessa dal Presidente solo nei casi tassativi di identità rispetto a richiesta già rigettata o di mancanza delle condizioni previste dalla legge, mentre il reclamo, qualificabile come impugnazione, poteva essere dichiarato inammissibile solo dal Collegio (giudice dell'impugnazione). Inoltre la Corte ha accertato la tempestività dell'atto ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., rilevando che il deposito presso l'ufficio matricola del carcere il 18 agosto 2023 va fatto valere ai fini del termine. Per questi motivi la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Norme richiamate
art. 666, secondo comma, cod. proc. pen.
La possibilità di dichiarare l'inammissibilità 'de plano' è limitata a richieste identiche a precedenti rigetti o prive delle condizioni previste dalla legge; non si estende, per i reclami-impugnazione, alla decisione del Presidente quando la materia è riservata al Collegio.
art. 591 cod. proc. pen.
Contiene le cause tassative di inammissibilità delle impugnazioni; la presenza di tali ragioni giustifica la declaratoria di inammissibilità ma la valutazione è di competenza del giudice dell'impugnazione (Collegio) e non del Presidente.
art. 123, comma 1, cod. proc. pen.
L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria
Il deposito dell'atto presso l'ufficio matricola/direttore dell'istituto penitenziario vale ai fini della tempestività: il termine di legge si considera rispettato alla data di presentazione in carcere, escludendo che eventuali ritardi di trasmissione siano imputabili al detenuto.
art. 44 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come regola sulle modalità e urgenza di comunicazione dall'istituto all'autorità giudiziaria; integra il meccanismo che attribuisce efficacia temporale all'atto presentato al direttore.
art. 620 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Corte a pronunciare l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio, provvedimento adottato nella fattispecie.
Massime di principio
- Un reclamo presentato dal detenuto presso l'ufficio matricola o al direttore dell'istituto penitenziario si considera tempestivo alla data di tale deposito ai sensi dell'art. 123 c.1; non possono essere imputati al detenuto ritardi di trasmissione dell'istituto.
- La declaratoria di inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 666 c.2 è interpretata restrittivamente: è ammessa solo per richieste identiche a precedenti rigetti o prive delle condizioni previste dalla legge.
- Quando il reclamo ha natura di impugnazione, la valutazione di eventuale inammissibilità per le ragioni tassative indicate dall'art. 591 spetta al Collegio (giudice dell'impugnazione) e non al Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
- In presenza di contestazioni sulla tempestività è fondamentale allegare e conservare la prova del deposito presso l'ufficio matricola (registrazione, timbri, ricevute) perché questa produce efficacia ai fini del termine.
- Se un provvedimento di inammissibilità è emesso dal soggetto incompetente o senza considerare la documentazione che prova la tempestività, il rimedio è il ricorso in Cassazione con richiesta di annullamento e rinvio.
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