Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31708/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza statuire sulle spese perché il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La parte privata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano indicata in epigrafe. Dal testo dell'ordinanza non emerge l'oggetto sostanziale della controversia condominiale decisa nel merito, perché la Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di ricorso: rileva invece che, tra gli atti depositati telematicamente dalla ricorrente, mancavano la copia autentica della sentenza impugnata e l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito. Sulla base di tale omissione, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta del Relatore ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.

    La decisione è stata adottata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore nel procedimento accelerato previsto per il giudizio di cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    mancano la copia autentica della sentenza impugnata ... tali omissioni determinano l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 2 e comma 3, c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso.

  • art. 369, comma 3 c.p.c.

    mancano ... l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio della fase di merito

    L'omesso deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito integra causa di improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto

    In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del merito comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità derivante dall'inosservanza degli oneri di deposito ex art. 369 c.p.c. può essere rilevata dalla Corte anche senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.