Cassazione Civile, Ordinanza n. 31708/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza statuire sulle spese perché il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La parte privata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano indicata in epigrafe. Dal testo dell'ordinanza non emerge l'oggetto sostanziale della controversia condominiale decisa nel merito, perché la Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di ricorso: rileva invece che, tra gli atti depositati telematicamente dalla ricorrente, mancavano la copia autentica della sentenza impugnata e l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito. Sulla base di tale omissione, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta del Relatore ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore nel procedimento accelerato previsto per il giudizio di cassazione.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
mancano la copia autentica della sentenza impugnata ... tali omissioni determinano l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 2 e comma 3, c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso.
art. 369, comma 3 c.p.c.
mancano ... l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio della fase di merito
L'omesso deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito integra causa di improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del merito comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità derivante dall'inosservanza degli oneri di deposito ex art. 369 c.p.c. può essere rilevata dalla Corte anche senza esame dei motivi di ricorso.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, la Corte può non provvedere sulle spese.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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