Cassazione Penale, Ordinanza n. 11935/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ne aveva confermato la responsabilità penale in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando sostanzialmente la valutazione circa la destinazione della sostanza sequestrata allo spaccio e non al consumo personale. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già prospettate in appello, generiche e fattuali, e comunque dirette contro una motivazione di merito non affetta da manifesta illogicità. La sentenza impugnata aveva valorizzato: il quantitativo di sostanza rinvenuta, pari a oltre 600 dosi medie singole ricavabili di hashish e marijuana; la presenza di diverse tipologie di droga; la condotta elusiva dell'imputato, che aveva gettato dalla finestra un panetto di circa 100 grammi di hashish poi recuperato; e il dato che l'imputato era seguito dal Sert per dipendenza da cocaina, non da droghe leggere come quelle sequestrate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la cui motivazione sulla finalità di cessione della droga era congrua e immune da manifesta illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente, ma richiamato nel ragionamento sul controllo di legittimità della motivazione: la valutazione del merito sulla destinazione della sostanza è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza al consumo personale o alla cessione non si desume da un solo dato, ma da una valutazione complessiva delle circostanze oggettive e soggettive del fatto.
- Il giudizio del merito sulla finalità di spaccio è censurabile in cassazione solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova rivalutazione del compendio fattuale.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello, prive di specificità e di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La condotta elusiva dell'agente, il quantitativo di sostanza, la pluralità dei tipi di droga e gli ulteriori elementi sintomatici possono legittimamente sorreggere l'affermazione della destinazione allo spaccio.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, in difetto di assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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