Cassazione Penale, Sentenza n. 423/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva annullato la pronuncia del Magistrato di sorveglianza di Livorno e confermato la sanzione disciplinare di esclusione dalle attività in comune per cinque giorni. Il ricorrente deduceva violazioni procedurali: mancata redazione del rapporto disciplinare; contestazione dell'addebito delegata a un sovrintendente anziché effettuata dal Direttore e assenza contemporanea del Direttore e del Comandante di reparto al momento della contestazione; mancata formale convocazione scritta davanti al Consiglio di disciplina. Inoltre si censurava l'ammissibilità del reclamo dell'Amministrazione penitenziaria per essere stato redatto da un funzionario senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo relativo alla mancata assistenza dell'Avvocatura dello Stato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 3775/2017 secondo cui l'amministrazione penitenziaria può proporre reclamo ai sensi dell'art. 35‑bis, comma 4, Ord. Pen. anche senza patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Quanto alle censure sulla procedura disciplinare, la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui l'omissione di formalità (contestazione delegata, assenza di avviso scritto, ecc.) incide sulla validità del provvedimento solo se abbia effettivamente pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio dei diritti difensivi; tali omissioni restano assorbite dalle comunicazioni rese in limine all'udienza davanti al Consiglio di disciplina. È stato inoltre rilevato che il detenuto era presente all'udienza disciplinare, sicché non si è dimostrato alcun pregiudizio dei diritti di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 D.P.R. n. 230/2000
La violazione delle forme regolamentari previste dall'art. 81 incide sulla validità del provvedimento solo se ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio della difesa; altrimenti le irregolarità sono assorbite dalle comunicazioni in limine all'udienza del Consiglio di disciplina.
art. 35‑bis, comma 4, Ordinamento Penitenziario
Secondo le Sezioni Unite (n. 3775/2017) l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo ai sensi di questa norma anche senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
art. 100 cod. proc. pen. (menzionato)
Richiamata nella censura relativa alle norme processuali applicabili al procedimento disciplinare; la Corte sottolinea l'applicabilità delle regole sulla tempestiva eccezione di violazione del diritto di difesa.
art. 573 cod. proc. pen. (menzionato)
Citato tra le norme richiamate dal ricorrente; la giurisprudenza applicata dalla Corte richiede che le eccezioni di violazione del diritto di difesa siano proposte tempestivamente.
R.D. n. 1611 del 1933 (menzionato)
Richiamato dal ricorrente in senso formale; la decisione non riconduce a invalicabile nullità le irregolarità procedurali salvo pregiudizio concreto dei diritti del difensore o dell'imputato.
Giurisprudenza: Sezioni Unite 21/12/2017 n. 3775 e pronunce di Cassazione (es. nn. 29940/2008, 35562/2008)
Principi interpretativi applicati: ammissibilità del reclamo amministrativo senza Avvocatura dello Stato e regola secondo cui le irregolarità nella contestazione disciplinare non determinano nullità se non sussiste pregiudizio dei diritti difensivi; la violazione va eccepita tempestivamente davanti al Consiglio di disciplina.
Massime di principio
- L'omissione di formalità procedurali nel procedimento disciplinare del detenuto non determina automaticamente la nullità della sanzione: occorre dimostrare un pregiudizio concreto della conoscenza dell'addebito o dell'esercizio dei diritti di difesa.
- La delega della contestazione a un soggetto subordinato (es. Comandante di reparto) è ammissibile e non invalida il procedimento, salvo che tale modalità abbia effettivamente impedito la comprensione dell'addebito o l'organizzazione della difesa.
- La convocazione orale o comunicazioni 'in limine' all'udienza possono assorbire la mancata comunicazione formale a condizione che sia assicurata la possibilità di difesa; la presenza effettiva del detenuto all'udienza è un elemento rilevante a favore della regolarità procedurale.
- Le eccezioni relative alla violazione del diritto di difesa devono essere sollevate tempestivamente, tipicamente all'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, pena decadenza.
- L'Amministrazione penitenziaria può proporre reclamo avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35‑bis Ord. Pen., anche senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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