Cassazione Penale, Ordinanza n. 06448/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per un furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva l'erroneità della decisione nella parte in cui era stata riconosciuta la recidiva e nella parte in cui non erano state accolte, o comunque non erano state considerate in modo favorevole, le circostanze attenuanti generiche. La censura mirava quindi a contestare il giudizio di maggiore pericolosità desunto dai precedenti specifici e l'effetto ostativo di tale giudizio sul bilanciamento in favore delle attenuanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, e sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche non fosse deducibile in sede di legittimità e fosse comunque manifestamente infondata, perché la Corte di merito aveva motivato l'accentuato profilo di pericolosità derivante dalla commissione del nuovo reato nel solco di precedenti specifici; tale valutazione è stata reputata incensurabile e ostativa alla prevalenza delle attenuanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, c.p.
la condanna di merito riguardava un furto aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi al vaglio dell'inammissibilità del ricorso
art. 99 c.p.
la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è valorizzata come indice di maggiore pericolosità e come elemento ostativo alla prevalenza delle attenuanti generiche
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche risultano già applicate, ma non in termini di prevalenza; la Corte ritiene legittimo il diniego della prevalenza in presenza di recidiva significativa
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella mera contestazione del giudizio di merito sulla recidiva e sul bilanciamento delle circostanze, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale può essere legittimamente valorizzata quale indice di accentuata pericolosità e può giustificare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
- Quando il giudice di merito motiva in modo espresso sulla pericolosità dell'imputato e sui suoi precedenti specifici, tale valutazione è sostanzialmente insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende nei limiti di legge.
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