Ordinanza n. 767/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Decreto Dipartimentale del 15.10.2025 n prot. 54577 per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha disposto il rigetto della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale - istanza del 13.4.2022 n. 15933 inoltrata dal ricorrente ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I grado per la classe di concorso ADMM (Sostegno scuola media) e nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso ADSS (Sostegno scuola superiore); - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, trasmesso con mail del 12.03.2025 avente ad oggetto: "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 14344 formulata da Giovanni Francolino del 03/06/2022 per il riconoscimento della formazione rumena ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241)(all.3); - del parere sfavorevole del Ministero Università e Ricerca, nota prot. DGINTCO n 12486 del 20 agosto 2024 acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024 richiamato dall'Amministrazione nel provvedimento di diniego e non allegato, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha evidenziato che :"sussiste una differenza sostanziale di particolare ed insanabile ampiezza quanto alla formazione ed ai risultati di apprendimento conseguiti attraverso il corso frequentato", in quanto risultano "assenti i caratteri fondamentali del corso accademico e nella specie del corso italiano, distinto precisamente per i quattro gradi della scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) con quattro distinte prove di accesso e quattro distinti corsi teorici e correlati tirocini presso la scuola del grado prescelto dal docente" ed ha anche ritenuto che: "non sono ammissibili misure compensative in un corso deficitario rispetto a quello dell'intero ordinamento didattico riferibile al corso di specializzazione italiano, essendo i corsi di livelli formativi diversi, in quanto il corso estero è inferiore di due livelli a quello italiano e si fa riferimento a momenti formativi non equiparabili, il percorso italiano essendo obbligatorio, il romeno essendo opzionale in quanto destinato agli adulti occupati, occupabili e inoccupati"; - di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici nonché degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti, dai quali possa scaturire pregiudizio per l'odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale rumena ai fini dell’esercizio della professione docente nelle classi di concorso ADMM e ADSS, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi e al parere ministeriale sfavorevole
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, richiesto ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché la comunicazione dei motivi ostativi e il parere sfavorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca richiamato nel diniego. L’Amministrazione aveva ritenuto sussistente una differenza sostanziale, ampia e insanabile tra la formazione estera e il percorso italiano di specializzazione, escludendo l’idoneità di misure compensative. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare dei relativi effetti, deducendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell’esperienza professionale maturata, nonché la possibilità di colmare le eventuali differenze formative mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e la sua esperienza professionale nel settore. Ha inoltre ravvisato che le differenze tra la formazione conseguita all’estero e quella prevista dall’ordinamento italiano potessero essere superate mediante adeguate misure compensative, contrariamente alla valutazione ministeriale di insanabilità delle divergenze. Quanto al periculum in mora, il TAR ha considerato che il diniego fosse suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto fino alla scadenza del contratto. La fissazione dell’udienza di merito è stata rinviata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione d’interesse della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha disposto la sospensione degli effetti del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale disciplina europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla modifica della direttiva 2005/36/CE.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata quale disciplina europea di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera può essere sospeso quando l’Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall’interessato e l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze tra una formazione professionale conseguita all’estero e il percorso formativo richiesto dall’ordinamento nazionale non possono essere considerate automaticamente insanabili se risultano astrattamente superabili mediante adeguate misure compensative.
- Ai fini del periculum in mora, è rilevante il rischio che il diniego di riconoscimento determini la risoluzione del contratto di lavoro già in essere con l’interessato.
- La sospensione cautelare degli effetti di un diniego può essere limitata temporalmente fino alla scadenza del contratto di lavoro esposto al rischio di risoluzione, quando tale periodo delimiti il pregiudizio dedotto.
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