Sentenza n. 834/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento 1 - della nota del 30.7.2020 prot. n. 33852 (notificata a mezzo PEC in pari data) emessa dal Comune di Fasano (BR), Sportello Unico per le attività produttive, con la quale ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 e smi si comunicava la indizione della Conferenza di Servizi ex art. 8 dpr 160/2010 per l’approvazione del progetto di trasformazione dei fabbricati rurali in complesso turistico rurale; 2 - della nota del 22.9.2020 prot. n. 43024 (notificata a mezzo pec in data 23.9.2020), emessa dal Comune di Fasano settore urbanistica e pianificazione del territorio, che attesta la sussistenza di aree turistico - alberghiere del vigente PRG idonee a soddisfare il fabbisogno ricettivo; 3 - della nota del 2.10.2020, acquisita dal SUAP con prot.45187, a mezzo della quale il Servizio Urbanistica della Regione Puglia ha espresso parere negativo in merito all’adozione del progetto; 4 - della nota in data 3.11.2020, prot. n. 074007 emessa dal SUAP del Comune di Fasano, mediante la quale è stata trasmessa la determinazione conclusiva, con esito negativo, della Conferenza di Servizi decisoria ed asincronica; 5 - della determina n. 98000053-2021 del 10.3.2021, trasmessa a mezzo pec in data 15.3.2021, con la quale il Suap del Comune di Fasano, facendo seguito al verbale di conclusione con esito negativo della Conferenza di Servizi, ha disposto il rigetto della domanda di trasformazione dei fabbricati rurali in complesso turistico rurale denominato “Masseria Nuova” presentato dalla Soc. Ing. Semeraro srl impresa edile stradale ( pratica edilizia n.4/2000) nonché di ogni altro atto, parere e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della domanda di trasformazione di fabbricati rurali in complesso turistico rurale, preceduto dalla conferenza di servizi decisoria con esito negativo, dal parere regionale contrario e dalla verifica comunale della disponibilità di aree turistico-ricettive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava gli atti con cui il SUAP del Comune di Fasano aveva riattivato il procedimento, indetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis l. 241/1990 e dell'art. 8 d.P.R. 160/2010, acquisito la verifica comunale sull'esistenza di aree turistico-ricettive disponibili e il parere regionale negativo, concludendo per il rigetto della proposta di variante urbanistica necessaria alla trasformazione di fabbricati rurali in complesso turistico rurale. Deduceva violazione del d.P.R. 447/1998, dell'art. 11 l. 340/2000, dell'art. 12 d.P.R. 160/2010 e dell'art. 14-ter l. 241/1990, nonché violazione del giudicato, sviamento, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, illogicità e irrazionalità. Sosteneva che il progetto fosse già stato adottato dalla conferenza di servizi del 2006 e dovesse essere sottoposto soltanto al Consiglio comunale, senza ulteriore assenso regionale; che la disciplina applicabile fosse quella dell'art. 5 d.P.R. 447/1998 e non quella dell'art. 8 d.P.R. 160/2010; in subordine, che fosse illegittima la convocazione della conferenza in forma semplificata e asincrona, poiché sarebbe stato necessario acquisire soltanto il parere regionale. Deduceva inoltre la violazione del principio del one shot temperato, sostenendo che l'amministrazione non potesse formulare nuove ragioni ostative dopo i precedenti annullamenti giudiziali. Contestava infine la rilevanza delle aree turistico-ricettive individuate a Torre Canne, ritenendole non idonee a soddisfare le specifiche esigenze del turismo rurale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito il contenuto conformativo delle precedenti sentenze, tutte passate in giudicato, rilevando che la sentenza n. 106/2009 aveva imposto l'acquisizione del parere regionale e il completamento della procedura, mentre la sentenza n. 2840/2010 aveva annullato il precedente parere regionale per falsa presupposizione e difetto di istruttoria. La sentenza n. 265/2019 aveva poi definitivamente stabilito che l'assenso regionale fosse necessario ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 160/2010 e che la nuova conferenza di servizi costituisse una legittima richiesta istruttoria finalizzata all'espressione delle determinazioni regionali sulla variante. Pertanto, la ricorrente non poteva sostenere né che il progetto fosse già stato adottato nel 2006 né che il procedimento fosse ancora regolato dall'art. 5 d.P.R. 447/1998. È stata respinta anche la censura relativa al one shot temperato: la Regione aveva espresso un primo parere poi annullato per carenza istruttoria e, dopo il riesame complessivo della vicenda, un secondo parere negativo; non vi era stata quindi una reiterazione illegittima per una terza volta delle medesime ragioni ostative. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo il rigetto fondato sull'accertata disponibilità, nel territorio comunale, di aree urbanisticamente destinate a strutture turistico-ricettive e sufficienti per l'intervento. In un procedimento eccezionale e derogatorio di variante urbanistica, l'assenza o insufficienza di aree deve essere verificata oggettivamente, in rapporto alla zonizzazione vigente e alla superficie dell'intervento, senza attribuire rilievo decisivo alle particolari preferenze imprenditoriali del proponente. La mancanza di aree idonee allo specifico modello imprenditoriale del turismo rurale non legittima quindi la trasformazione di un'area agricola quando esistano sul territorio comunale aree sufficienti destinate alla ricettività. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 447/1998
La ricorrente ne invocava l'applicazione sostenendo che la conferenza di servizi del 2006 avesse già adottato il progetto; il TAR ha ritenuto invece superata tale disciplina e comunque incompatibile con il giudicato formatosi sulla necessità dell'assenso regionale.
art. 11, comma 7, l. 340/2000
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina applicabile alla procedura, ma non posto a fondamento dell'accoglimento delle censure.
art. 8 d.P.R. 160/2010
Disciplina ritenuta applicabile dal giudicato e dal TAR; in caso di variante allo strumento urbanistico generale è necessario l'assenso preventivo della Regione nell'ambito della conferenza di servizi, prima dell'adozione della variante da parte del Consiglio comunale.
art. 12 d.P.R. 160/2010
Richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assumeva violate, senza che il TAR ne facesse applicazione autonoma decisiva.
art. 14-bis l. 241/1990
Costituisce la base normativa della conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona indetta dal SUAP; la censura relativa alla scelta di tale modalità è stata respinta nel quadro della legittima riedizione del procedimento.
art. 14-ter l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza autonoma statuizione decisiva del TAR.
art. 11 l. 1150/1942
Richiamato nella ratio secondo cui il procedimento speciale non può essere trasformato surrettiziamente in una modalità ordinaria di modifica dello strumento urbanistico generale.
Massime di principio
- Quando precedenti sentenze passate in giudicato hanno stabilito la necessità dell'assenso regionale per una variante allo strumento urbanistico generale, il privato non può sostenere che una precedente conferenza di servizi abbia già definitivamente adottato il progetto né che l'amministrazione possa prescindere dal nuovo parere regionale richiesto per completare il procedimento.
- Il giudicato conformativo deve essere ricostruito considerando congiuntamente tutte le pronunce intervenute sulla medesima sequenza procedimentale; l'amministrazione è tenuta a rieditare il potere nel rispetto delle statuizioni che abbiano imposto ulteriori accertamenti o l'acquisizione di specifici assensi.
- Il principio del one shot temperato consente all'amministrazione, dopo l'annullamento del primo provvedimento per difetto di istruttoria, di riesaminare integralmente l'affare e adottare una nuova decisione sfavorevole fondata sull'esito di tale riesame; è preclusa soltanto un'ulteriore reiterazione sfavorevole dopo il secondo esame complessivo.
- Il procedimento speciale e derogatorio che consente una variante urbanistica per l'insediamento di un'attività non può essere utilizzato quando lo strumento urbanistico comunale già individui sul territorio aree sufficienti e oggettivamente idonee all'insediamento richiesto.
- L'esistenza o l'insufficienza delle aree disponibili deve essere valutata oggettivamente in rapporto alla zonizzazione urbanistica vigente e alla superficie utile dell'intervento; le preferenze localizzative o le particolari esigenze del modello imprenditoriale del proponente non possono giustificare la trasformazione di un'area agricola in presenza di aree ricettive sufficienti.
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