Cassazione Penale, Sentenza n. 17731/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Ha sollevato due motivi: 1) censura della valutazione della gravità indiziaria rispetto al delitto associativo (contestando l'assenza di un ruolo concreto, di contatti costanti con i sodali e di elementi che configurino partecipazione associativa); 2) censura sulle esigenze cautelari, denunciando inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa il pericolo di reiterazione delle condotte criminose
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudizio del Tribunale del Riesame e del G.I.P. fosse adeguatamente motivato e razionale: le indagini (intercettazioni, videoriprese, osservazioni di P.G., sequestri, sommarie informazioni degli acquirenti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia) delineavano un consistente quadro indiziario a carico di Comito, che sarebbe stato figura apicale e intermediaria con i fornitori; era poi documentata la reiterazione (79 episodi) e un sequestro rilevante di stupefacente, oltre ad elementi che indicavano la copertura di debiti associativi con beni personali. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovare il giudizio di merito) e ha ritenuto non superata la presunzione sulle esigenze cautelari (art. 275 comma 3 c.p.p.), giustificando la misura carceraria come necessaria alla cessazione dei traffici e dei contatti con il sodalizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 74 del d.P.R. n. 74 del 2000
Norma richiamata per la qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, sulla base degli indizi, sussistesse l'inserimento di Comito nel sodalizio come figura di intermediazione
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare la regolarità della valutazione cautelare; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo rispettati i presupposti procedurali
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha confermato che non è stata superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il comma 3), alla luce della reiterazione delinquenziale e del ruolo nell'organizzazione
art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare il diverso standard probatorio necessario in sede di adozione delle misure (gravità indiziaria) rispetto al giudizio di merito
art. 192 commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.
Richiamati nella discussione sul diverso grado di valutazione degli indizi: la Corte sottolinea che il comma 2 (richiesta di precisione e concordanza) non si applica al giudizio cautelare, mentre i commi 3 e 4 sono richiamati per i criteri di valutazione degli elementi indizianti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorso in cassazione: il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso; ciò ha portato la Corte a disporre un versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende anziché altre sanzioni più gravi
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla misura cautelare in Cassazione è limitato: la Corte verifica solo la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, senza poter rinnovare la valutazione probatoria o riconsiderare i fatti
- Per l'adozione di misure cautelari personali è sufficiente la "gravità indiziaria" intesa come giudizio di qualificata probabilità, diverso e meno rigoroso rispetto al giudizio di condanna definitivo
- Contestazioni generiche o una diversa lettura degli elementi probatori non sono idonee ad assolvere il requisito di manifesta illogicità o violazione di legge richiesto per l'accoglimento del ricorso in cassazione
- La reiterazione di singoli episodi delittuosi, l'estensione del traffico, i precedenti specifici e comportamenti concreti (es. cessione di beni per coprire debiti associativi) sono elementi che legittimano la valutazione del pericolo di reiterazione e l'applicazione della misura più grave
- Per impugnare con successo misure cautelari è necessario dedurre specifiche violazioni normative o dimostrare palese illogicità nella motivazione del provvedimento, con riferimenti puntuali agli elementi omessi o valutati contraddittoriamente
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione di responsabilità nella proposizione dell'impugnazione
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