Sentenza n. 313/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 91/2024 emessa dal Tribunale di Monza sez. Lavoro in data 06.02.2024, pubblicata in pari data, avente ad oggetto carta del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 91/2024, relativa all’assegnazione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 91/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle, per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di 500 euro per ciascun anno, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso risultava corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall’attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo il 3 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche deduzioni né fornire elementi sull’esecuzione. Il giudice ha precisato che le spese del giudizio civile, distratte in favore dei procuratori antistatari e già liquidate, non potevano formare oggetto del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché la mancata esecuzione era stata dedotta dalla ricorrente e non contestata dal Ministero, ed erano incontestati sia l’an sia il quantum del credito, ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi 2.000 euro. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, stabilendo un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, inclusa l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione in base alla quale il giudicato civile aveva riconosciuto alla docente la carta del docente per ciascuno degli anni scolastici considerati, per un valore annuale di 500 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione specifica dell’obbligo risultante dal titolo, quando siano documentati il titolo, il passaggio in giudicato, la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l’amministrazione non contesta specificamente la dedotta inottemperanza e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, la mancata esecuzione può essere ritenuta incontestata; se anche l’an e il quantum dell’obbligazione risultano determinati, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta con facoltà di delega, individuando anche il termine entro il quale dovrà provvedere.
- Le statuizioni sulle spese del giudizio civile distratte in favore dei procuratori antistatari, quando già liquidate e riferibili a soggetti estranei al giudizio di ottemperanza, non possono formare oggetto dell’azione di esecuzione proposta dal beneficiario della sentenza.
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