Cassazione Civile, Ordinanza n. 18130/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva agito contro la banca chiedendo: la risoluzione di un contratto di finanziamento, l’accertamento della non debenza di somme addebitate sul proprio conto corrente, la restituzione degli importi stornati, la rettifica o revoca della segnalazione in Centrale rischi e il risarcimento dei danni per asserita illegittima segnalazione e violazione dei doveri di correttezza e buona fede. A fondamento della domanda aveva dedotto di avere stipulato con una società terza un contratto di noleggio di autovettura, di aver restituito il veicolo quando la società aveva dichiarato difficoltà finanziarie, e di avere successivamente scoperto che la banca stava addebitando rate relative a un diverso contratto di finanziamento per l’acquisto dell’auto, recante una firma da lui contestata come apocrifa. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame ritenendo, in sintesi, che: il contratto di noleggio risultava provato, ma non era stata provata la sua interdipendenza con il finanziamento bancario; il ricorrente non aveva prodotto il contratto di noleggio per dimostrare che le rate addebitate corrispondessero a canoni di noleggio e non a rate di acquisto; il giudice di merito aveva quindi correttamente valorizzato la documentazione prodotta dalla banca e la mancata prova del diverso assetto negoziale dedotto. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, sostenendo che la Corte d’appello aveva prima ritenuto necessario verificare il contratto contestato e poi lo aveva usato nel decidere; 2) violazione delle norme sulla contestazione della scrittura privata, lamentando che il documento prodotto dalla banca non poteva essere considerato senza istanza di verificazione dopo il disconoscimento della firma; 3) ulteriori vizi di motivazione e violazione delle norme sul contratto atipico e sul collegamento negoziale, sostenendo che il contratto di noleggio non richiedeva forma scritta ad substantiam e che il collegamento tra i contratti poteva essere accertato anche senza scritto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi: il punto decisivo non era l’esistenza del noleggio, ma la mancata prova del collegamento tra quel rapporto e il finanziamento bancario; inoltre, il ricorrente non aveva fornito prova del diverso contratto negoziale allegato e si limitava a contestare il documento prodotto dalla banca senza confrontarsi con l’accertamento di merito sulla carenza probatoria della propria versione dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non apparente, che le doglianze sulla scrittura privata e sulla verificazione non cogliessero la vera ratio della decisione, e che il ricorrente non avesse assolto all’onere di provare il collegamento funzionale tra il contratto di noleggio dedotto e il finanziamento contestato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
richiamato quale base del rito sommario di primo grado e della decisione di separare le domande con prosecuzione per quelle richiedenti istruzione non sommaria
art. 103, comma 2, c.p.c.
richiamato per giustificare la separazione delle cause quando la loro trattazione unitaria avrebbe ritardato o aggravato il processo
art. 104, comma 2, c.p.c.
richiamato in combinato con l’art. 103 c.p.c. come fondamento della separazione delle domande nel rito sommario
art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
richiamato per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario per le domande bisognose di istruzione non sommaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca l’indicazione del percorso logico-argomentativo o vi è solo una formula generale e astratta; non basta la mera contestazione del ragionamento del giudice
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura privata e dei suoi effetti probatori
art. 216, comma 1, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro delle censure di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali
art. 1325, n. 4, c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di forma del contratto e requisiti di validità
art. 1350 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto di noleggio non necessitasse della forma scritta ad substantiam
art. 1321 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di nozione generale di contratto e autonomia privata
art. 1322 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità del contratto atipico di noleggio e del collegamento negoziale
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto e del collegamento negoziale
art. 1374 c.c.
richiamato nella domanda risarcitoria come canone di integrazione del contratto secondo buona fede e usi
art. 1375 c.c.
richiamato nella domanda risarcitoria come dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede
art. 1715 c.c.
richiamato dal ricorrente nel fondare la pretesa violazione dei doveri di correttezza e buona fede
art. 2043 c.c.
invocato dal ricorrente come norma base della responsabilità aquiliana per l’asserita illegittima segnalazione in centrale rischi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
art. 115, comma 1, n. 2, c.p.c.
non citato nel testo fornito in modo espresso; escluso
Massime di principio
- Quando una parte deduce che un finanziamento sia funzionalmente collegato a un diverso rapporto negoziale, l’onere di provare tale collegamento grava su chi lo allega; la mera esistenza del rapporto diverso non basta se non se ne dimostra contenuto, temporalità e incidenza sul finanziamento.
- Il disconoscimento della sottoscrizione di un documento prodotto dalla controparte non è decisivo se la controversia richiede soprattutto di provare un diverso assetto contrattuale non documentato dalla parte che lo invoca; il giudice può fondare la decisione sulla mancata prova del rapporto allegato dal ricorrente.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando manchi davvero il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando la sentenza esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni del convincimento e la parte si limiti a contestarne il merito.
- In sede di legittimità non è sindacabile la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che la censura individui un effettivo vizio di legge o un’anomalia motivazionale; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle prove.
- Il collegamento negoziale non può essere affermato in modo astratto: deve emergere da elementi concreti idonei a dimostrare che i diversi contratti erano funzionalmente interdipendenti e che le vicende di uno incidono sull’altro.
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